LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33623/18 proposto da:
-) F.A., elettivamente domiciliato a Torino, via Groscavallo n. 3, difeso dall’avvocato Alessandro Praticò in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino 8.10.2018 n. 5026;
udita la relazione d’ella causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. F.A., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo l’omicidio del padre, accoltellato per avere avviato la costruzione d’una moschea.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento F.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 8.10.2018.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nella regione di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.A. con ricorso fondato su quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.
Deduce che il Tribunale, reputandolo inattendibile, avrebbe violato i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto investe un tipico apprezzamento di fatto.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto inattendibile il richiedente non può mai costituire una violazione di legge, ma può essere censurata in sede di legittimità solo prospettando l’omesso esame di fatti decisivi: “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01).
Nel caso di specie, per contro, il ricorrente lungi dall’indicare quali fatti concreti e oggettivi il Tribunale avrebbe trascurato, quando erano stati dedotti, come erano stati provati, perchè erano decisivi, si limita a dedurre in sostanza a censurare un giudizio, quello di “contraddittorietà e lacunosità” del racconto formulato dal Tribunale.
Una censura, dunque, non consentita in sede di legittimità.
2. Col secondo motivo il ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto alla protezione sussidiaria per il solo fatto che le minacce subite dal ricorrente provenissero da privati, invece che da organismi statali.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul presupposto dell’inattendibilità del richiedente asilo. Solo ad abundantiam ha aggiunto la considerazione impugnata con questo secondo motivo, la quale perciò è priva di decisività.
3. Col terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di escludere che nella regione di provenienza del richiedente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
3.1. Il motivo è inammissibile perchè censura un apprezzamento di fatto.
Nè il Tribunale è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, in quanto con ampia motivazione ha dato conto delle fonti da cui ha tratto la propria conclusione.
4. Col quarto motivo il ricorrente investe il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
Nella formulazione del motivo vengono articolate tre distinte censure:
-) il Tribunale non ha considerato che, in caso di rimpatrio, l’odierno ricorrente sarebbe esposto al rischio di essere figlio di ucciso da parte della comunità che aveva già ucciso suo padre;
-) il Tribunale non ha considerato, quale condizione di vulnerabilità, “la storia personale vissuto nel paese di transito”, cioè la Libia;
-) il Tribunale ha omesso di motivare circa l’allegazione attorea della sussistenza di condizioni di salute tali da giustificare la domanda di protezione umanitaria.
4.1. Il motivo è infondato od inammissibile in tutte le censure in cui si articola.
Quanto alla prima censura, la ritenuta inattendibilità del ricorrente escludeva di per sè la sussistenza del rischio di essere ferito od ucciso “da parte della comunità che aveva già ucciso suo padre”.
Quanto alla seconda censura, essa è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente infatti nemmeno precisa quale sarebbe stata la sua “storia personale vissuta in Libia”.
Quanto alla terza censura, essa è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto il ricorrente non precisa quale sarebbe il contenuto dei documenti che si assumono trascurati, e per quale ragione essi, se esaminati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.
5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.
PQM
La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021