LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15957/2020 proposto da:
C.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico N 38 presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro in carica;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da C.J. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essersi trasferito presso lo zio a Benin City e con lui aveva iniziato a lavorare nell’autotrasporto. Nel 2014, lo zio aveva un incidente e gli chiedevano di sostenere le spese necessarie per la riparazione dell’autobus, che non era di sua proprietà e dell’altro veicolo rimasto danneggiato. Questo creava delle difficoltà economiche allo zio che, anche su pressioni della di lui moglie, invitava il ricorrente ad andarsene. Il ricorrente andò prima da un amico, poi andò a vivere con la ragazza e poi, da quest’ultima aiutato economicamente, lasciò la Nigeria.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale anche a voler ritenere credibile la storia narrata (cfr. p. 7 e ss. del decreto), lo ritiene un migrante economico e reputa che le motivazioni allegate a sostegno della fuga fuoriescono dall’ambito applicativo della protezione internazionale. Il tribunale non riconosceva, quindi, nessuna delle protezioni richieste, rilevando l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata (alla luce delle fonti) e l’assenza di profili di violazione di diritti fondamentali.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in riferimento alle protezioni richieste, perché il tribunale non avrebbe operato il corretto e doveroso bilanciamento tra la situazione vissuta dal ricorrente in patria prima della partenza e il livello socio-economico raggiunto nel paese ospitante; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e del diritto a non essere espulso. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost., omessa valutazione delle fonti informative.
Il primo motivo è inammissibile, perché all’evidenza generico, volto ad esprimere solo mero dissenso sulla valutazione dei fatti.
Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta il merito della valutazione comparativa, in riferimento alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria e relativamente alla ricostruzione della vicenda personale del richiedente.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021