Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27194 del 06/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15220/2020 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi e M. C. Seregni, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da L.J. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere andato via dalla Nigeria per motivi di salute volendosi curare ma non essendovi nel suo paese cure adeguate. E’ partito anche, perché quale primo figlio maschio di suo padre, una confraternita lo voleva uccidere. Il fratellastro più piccolo della prima moglie del padre faceva parte di questa confraternita ed era invidioso di lui. questo fratellastro aveva anche ingaggiato altre persone per “convincerlo” ad unirsi alla confraternita. Aveva paura di tornare, perché minacciato dalla confraternita che lo voleva uccidere. A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale pur avendo ritenuto il ricorrente credibile, ha evidenziato come i fatti narrati non integravano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né di qualunque altra protezione, neppure l’umanitaria, in quanto l’operazione chirurgica di ernia ombelicale era pienamente risolta e non sussistevano altre situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perché nel rigettare la domanda di protezione, il tribunale non aveva tenuto conto del periodo di permanenza del ricorrente nei paesi in cui aveva transitato e dei motivi che lo avevano indotto a fuggire anche dalla Libia; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, poiché si contesta sia il giudizio di non credibilità che il mancato approfondimento istruttorio.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il soggiorno nel paese di transito è normalmente irrilevante a meno che le violenze e i maltrattamenti subiti per la loro gravità e durevolezza degli effetti abbia reso il richiedente “vulnerabile”, ma la prova è a carico del richiedente stesso (Cass. n. 28781/20) e nella specie, nulla è stato documentato.

Il secondo motivo è inammissibile, perché il tribunale ha ritenuto il ricorrente sostanzialmente credibile (cfr. foglio 3 primo cpv., del decreto impugnato), quindi, quest’ultimo non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, mentre vi è stato approfondimento istruttorio, avendo il tribunale fatto riferimento a fonti autorevoli ed aggiornate (cfr. foglio 5 del decreto impugnato). La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Infine, la richiesta di sospensiva rimane assorbita dalla presente decisione di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472