Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27196 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15654/2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 51, rappresentato e difeso dall’avv. P. Urbinati, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da M.F. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver aderito al BNP nel senso che quando c’erano delle riunioni, un dirigente del partito chiamava lui ed altri ragazzi affinché intervenissero in caso di scontri. Aveva riferito di essere stato ingiustamente accusato del grave ferimento di un militante del partito avversario e di avere deciso di lasciare il paese perché non gli andava di vivere nascosto. Il medesimo ricorrente ha precisato di non aver mai ricevuto un mandato di cattura e di non essere mai stato accusato di nulla e che i fatti che lo avevano riguardato erano risalenti al 2009.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale, condividendo le ragioni espresse dalla Commissione territoriale, ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili (cfr. foglio 7 del decreto impugnato), non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi (il primo motivo è distinto in tre profili di censura).

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, a) per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente in punto di credibilità e b) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per violazione del principio di cooperazione istruttoria e c) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sull’errata valutazione delle dichiarazioni del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata valutazione del profilo dello sradicamento dal Bangladesh del ricorrente che avrebbe causato una rilevante vulnerabilità dello stesso.

Il primo motivo sub (i) a), è inammissibile, perché il ricorrente censura il giudizio di non credibilità, che è una valutazione discrezionale, anche se non arbitraria (Cass. n. 3340/19), nella specie, congruamente motivata.

Il primo motivo sub (i) b) è inammissibile, perché in caso di giudizio di non credibilità, il tribunale non era tenuto a nessuna cooperazione istruttoria (Cass. n. 16925/18).

Il primo motivo, sub (i) c) è inammissibile, perché il giudice del merito seleziona e valuta discrezionalmente le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 25608/13), con ragionamento insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, come nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile, perché censura il merito della valutazione comparativa, riferita al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, che è presente nella decisione impugnata e congruamente motivata.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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