Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27200 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27208/2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Marcello Cantoni per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 229/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 da DI MARZIO MAURO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – A.A., pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro la sentenza del 15 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi ascrivere ad una comparsa di costituzione depositata per i fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. – Il primo mezzo solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,66 e 67, come convertito, denunciando in conseguenza di ciò la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.

Il secondo mezzo lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, censurando la sentenza impugnata per aver utilizzato COI del 2017.

Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonché omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, lamentando il diniego della protezione umanitaria nonostante il ricorrente avesse comprovato di essere titolare di due rapporti di lavoro, uno a tempo indeterminato ed uno part-time.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo mezzo solleva una questione che la Corte costituzionale ha già deciso (Corte Cost. 17 marzo 2021, n. 41), escludendo all’attualità che la disciplina concernente la partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte d’appello si riverberi sulla validità delle decisioni adottate.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI (country of origin information) aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999; Cass. 25 marzo 2021, n. 8527; Cass. 14 maggio 2021, n. 13049).

Nel caso di specie nulla ha dedotto il ricorrente.

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

Esso si disinteressa della motivazione addotta dal giudice di merito per negare il rilievo al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui il ricorrente assume di essere titolare. La Corte d’appello ha difatti osservato che detto contratto non era “supportato da alcuna busta paga, neanche successiva al periodo di prova”, il che vaI quanto dire, evidentemente, che il giudice di merito, con apprezzamento qui non specificamente censurato, ha ritenuto che la sussistenza di detto rapporto lavorativo non fosse in realtà comprovata.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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