Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27202 del 06/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24548-2020 r.g. proposto da:

S.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo Quadruccio, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Bombelli n. 29/b, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Verrastro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 3.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di S.M., cittadino ucraino, avverso l’ordinanza emessa in data 23.5.2017 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente con la sola esclusione della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, che era stata invece accolta in primo grado e rigettata in grado di appello in accoglimento del predetto gravame.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto a Leopoli, in Ucraina; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perché, nella qualità di riservista dell’esercito congedato con il grado di sottotenente, era stato richiamato nell’esercito per essere destinato alle attività belliche in corso nel sud del paese.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che non era fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e contraddittorio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito a Leopoli, citta ucraina di provenienza del richiedente (posta al nord del paese), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata allegata una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 3.12.2019, è stata impugnata da S.M. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente, occorre rilevare la tardività del ricorso, posto che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 3.12.2019 e la notifica del ricorso per cassazione è intervenuta l’11.9.2020, e dunque successivamente alla data del 5 settembre 2020, termine ultimo di impugnazione (considerato il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nonché la prevista sospensione di 64 giorni per l’anno 2020 – decretata dal 9 marzo all’11 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, – e quella dei termini feriali).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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