LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21605/2020 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela Gasparin giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 23/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/7/2021 dal cons. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 23 aprile 2020, rigettava il ricorso proposto da M.A., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.A. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. Il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, l’assenza di motivazione e la violazione dei parametri normativi concernenti gli atti di persecuzione subiti (primo motivo); la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in contrasto con gli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale, nonché la violazione dei parametri normativi per l’individuazione del ricorrere di un danno grave (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, T.U.I. e art. 10 Cost., comma 3, nonché l’esistenza di una motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione del ricorrere di una specifica vulnerabilità (terzo motivo); la violazione ed erronea applicazione del T.U. spese di giustizia, con conseguente illegittima revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (quarto motivo).
4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).
Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dall’ A. risulta inammissibile.
La procura speciale conferita al difensore e allegata al ricorso per cassazione indica, infatti, soltanto la data di rilascio (29 giugno 2020), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ firma vera ed autentica”.
5. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.
6. Una sommaria delibazione dei motivi di ricorso (inammissibili perché volti a contestare, in contrasto con un accertamento di merito non rivedibile in questa sede, la valutazione giudiziale di credibilità e il ricorrere dei presupposti per la concessione delle diverse forme di tutela richiesta) esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso a causa del sopra descritto vizio della procura, senza attendere la pronuncia della Corte Costituzionale.
7. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021
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