LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3180/19 proposto da:
-) M.R., elettivamente domiciliato a Torino, via Groscavallo n. 3, difeso dall’avvocato Alessandro Praticò in virtù
di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino 12.12.2018 n. 6544;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. M.R., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, avendo avuto una relazione omosessuale con persona in seguito deceduta, temeva sia di essere arrestato per il proprio orientamento sessuale; sia di subire violenze da parte dei parenti del defunto, i quali lo accusavano della morte di quello.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento M.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1 del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 12.12.2018.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente aveva dedotto di essere “vulnerabile” a causa dell’instabilità politica del paese e della sua giovane età, ma nè la prima, nè la seconda circostanza, erano di per sè idonee a giustificare un giudizio di “vulnerabilità”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.R. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.
Deduce che il Tribunale, reputandolo inattendibile, avrebbe violato i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto investe un tipico apprezzamento di fatto.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto inattendibile il richiedente non può mai costituire una violazione di legge, ma può essere censurata in sede di legittimità solo prospettando l’omesso esame di fatti decisivi: “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01).
Nel caso di specie, per contro, il ricorrente lungi dall’indicare quali fatti concreti e oggettivi il Tribunale avrebbe trascurato, quando erano stati dedotti, come erano stati provati, perchè erano decisivi, si limita a sostanza a censurare il giudizio formulato dal Tribunale.
Una censura, dunque, non consentita in sede di legittimità.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte del Tribunale, del c.d. dovere di cooperazione istruttoria. Deduce che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la domanda di protezione sussidiaria, trascurando di tenere conto delle numerose fonti attendibili ed aggiornate che documentano la sussistenza in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata.
2.1. Il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui “chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto lè conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).
Nel caso di specie, per contro, il ricorrente sostiene che in Nigeria vi sia una condizione di violenza indiscriminata, ma non indica alcuna fonte internazionale dalla quale si sarebbe dovuta trarre tale indicazione.
Ciò impedisce di valutare se l’omissione, che il ricorrente ascrive al giudice di merito, sia stata una omissione processualmente decisiva, e come tale rilevante in questa sede.
3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che il tribunale ha “omesso di verificare se il quadro generale di violenza diffusa di indiscriminata e di insufficiente rispetto dei diritti umani” esistenti in Nigeria fosse sufficiente a rendere l’odierno ricorrente “vulnerabile”.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente infatti, in violazione degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 3 e 6 a pena di inammissibilità, non indica mai, nemmeno nel ricorso per cassazione, in cosa consisterebbe la sua condizione individuale e personale di “vulnerabilità”, continuando sostenere l’erronea tesi secondo cui una volta dimostrata la sussistenza di condizioni “difficili” nel paese di provenienza, sarebbe per ciò solo dimostrata la condizione di vulnerabilità del richiedente.
Ma così non è, in quanto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche quando sia invocato sul presupposto di una violazione sistematica e grave dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente, “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998,. art. 5, comma 6” (così Cass. 4455/18, in motivazione).
Se dunque la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve “necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente”, è necessario che questi deduca quali siano i diritti fondamentali alla cui violazione egli sarebbe esposto, nel caso di rimpatrio.
Deduzione che, per contro, nel ricorso qui in esame manca del tutto.
4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugna2ione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.
PQM
La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021