Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27236 del 07/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 993-2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3704/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. Con ricorso del 29 novembre 2017 A.N. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, pronunciata in data 28 ottobre 2017, con cui il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore nel procedimento r.g.n. 5734/2016 senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3.

Con ordinanza pronunciata il 2 maggio 2018, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando che la retroattività degli effetti dell’ammissione andava riferita alla sola istanza effettivamente accolta, dovendosi escludere che quella avanzata al Tribunale ex art. 126 fosse la medesima istanza già rivolta al Consiglio dell’Ordine.

2. Contro l’ordinanza ricorreva per cassazione A.N., con atto basato su un motivo.

L’intimato Ministero della Giustizia non proponeva difese.

3. Il Collegio, originariamente convocato per il 16.1.2020, in seguito a riconvocazione fissata il 21.5.2020 emanava un’ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di accertare la tempestività del ricorso avanzato. Dall’attestazione trasmessa dalla cancelleria del Tribunale risulta che l’ordinanza è stata depositata il 5 maggio 2018, con conseguente tempestività del ricorso, che quindi è stato discusso e deciso nell’adunanza del 24.2.2021.

CONSIDERATO

CHE:

L’unico motivo di ricorso contesta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136 nonché dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”. Il ricorrente, premesso di avere un proprio interesse ad agire, ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato le disposizioni invocate e richiama un precedente di questa Corte secondo il quale “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine” (Cass. 20710/2017).

Il Collegio ritiene che sulla questione preliminarmente posta dal ricorso – ossia la legittimazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione al decreto che ha liquidato i compensi al proprio difensore, per contestare la decorrenza dell’ammissione al patrocinio – la giurisprudenza di questa Corte (ord. 1539/15, ord. 11769/20, ord. 12320/20, ord. 15699/20) sia suscettibile di rimeditazione e pertanto rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472