Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27241 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20669-2020 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA STRINGHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento della Corte d’appello di Milano che, nell’ambito di un procedimento penale, ha negato l’ammissione di B.M. al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo. consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione emesso nell’ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; si veda anche Cass. Sez. 6 – 2, 16/04/2021, n. 10136).

Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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