LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 24031/2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Stefania Santilli, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con decreto emesso il 7.8.2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da S.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: l’episodio narrato dal ricorrente – in ordine ad un’asserita aggressione di un poliziotto che sarebbe rimasto ucciso – non era credibile; non sussistevano i presupposti della protezione internazionale e sussidiaria; quanto alla protezione umanitaria, non erano emerse condizioni individuali di vulnerabilità, anche considerando l’incerta riconducibilità dei contratti di lavoro allegati al ricorrente.
S.A. ricorre in cassazione con tre motivi.
Non si è costituito il Ministero.
RITENUTO
Che:
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria, avendo omesso di compiere l’esame comparativo tra le informazioni provenienti dal ricorrente e la sua situazione personale.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale aveva erroneamente escluso che nel paese d’origine del ricorrente vi fosse una situazione d’instabilità tale da comportare una minaccia grave alla vita e alla sua incolumità, senza esaminare alcune fonti internazionali.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale adottato una motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla ritenuta insussistenza di condizioni specifiche di vulnerabilità.
Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del rilascio della stessa procura.
Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).
Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura speciale – che è indicata a margine del ricorso, in difformità dal suddetto art. 35 bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU. Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Cost..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021
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