Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2726 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7612/19 proposto da:

-) N.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7 (c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 16.1.2019 n. 325;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. N.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce e percosse del proprio padre, adirato con lui per essersi convertito alla religione islamica.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento N.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 gennaio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 16.1.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente a fondamento di tale domanda aveva dedotto soltanto due circostanze: il proprio sradicamento dal paese di origine, e la “estrema precarietà personale data la crisi umanitaria che il Senegal”; tuttavia, ad avviso del Tribunale, la circostanza dello sradicamento del paese non era credibile, per le ragioni già esposte; nè in Senegal sussisteva alcuna crisi umanitaria tali da rendere il richiedente “vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da N.A.

con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato non attendibile il suo racconto. Sostiene che gli errori del Tribunale sarebbero stati due:

-) rigettare la sua richiesta di essere ascoltato, così violando il diritto di difesa;

-) avere rifiutato contraddittorio il racconto del richiedente asilo sulla base di pretese incongruenze che, in realtà, non erano tali.

1.1. Nella parte in cui prospetta la violazione del diritto di difesa, il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (Sez. 1 -, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982 – 01).

Nel caso di specie il ricorrente nemmeno prospetta alcuna delle tre condizioni richieste dalla sentenza appena indicata.

1.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile, perchè censura un tipico apprezzamento di fatto, e cioè la valutazione della sussistenza od insussistenza di contraddizioni incongruenze del racconto del richiedente.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Denuncia la violazione, da parte del Tribunale, del dovere di cooperazione istruttoria.

Sostiene che, una volta da lui allegato il rischio di subire persecuzioni per motivi religiosi da parte del proprio padre, il Tribunale avrebbe dovuto accertare d’ufficio se le autorità senegalesi erano in grado di offrirgli adeguata protezione da quelle persecuzioni.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato: infatti la ritenuta non credibilità del richiedente esonerava infatti il Tribunale da qualsiasi dovere di cooperazione istruttoria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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