LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14534/2019 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GEORGOFILI 148, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARCOSIGNORI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PALMIERI, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA OSPEDALIERA Universitaria dell’Università *****, elettivamente domiciliata a Napoli, largo vasto a Ghiaia 82, presso lo studio dell’avv. Guido Giardino, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5819/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
FATTI DI CAUSA
1. P.L., in proprio e n.q. di erede di G.L., deceduto il *****, ricorre con ricorso notificato il 29 aprile 2019, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, contro l’Università ***** (già Seconda Università degli Studi – SUN) e contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli (AOU) per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5819 del 2018, pubblicata il 18 dicembre 2018 e non notificata alla ricorrente, ma notificata al defunto coniuge presso il procuratore costituito il 27 febbraio 2019, sabato (la copia notificata è in atti; il ricorso pertanto è procedibile e tempestivo).
2. Il fatto, per come ricostruito dalla ricorrente, vedeva il signor G.E.M. proporre ricorso ex art. 700 c.p.c., contro la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Azienda Universitaria Policlinico chiedendo la consegna urgente di un reperto anatomopatologico che lo riguardava, risultato di un esame clinico effettuato presso le suddette strutture e dal quale era emerso che il G. era affetto da linfoma diffuso; la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Azienda universitaria, nonostante le richieste, non provvedevano a consegnare il reperto al G., adducendo a fondamento del diniego l’applicazione della normativa vigente in materia.
3. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., dal G., definendo le modalità della consegna del reperto.
4. Due mesi dopo, il G. citava le due Amministrazioni convenute per avere conferma del provvedimento cautelare e sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella consegna del reperto, da liquidarsi in via equitativa.
5. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda, e liquidava in favore dell’attore la somma di diecimila Euro, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno al cui pagamento condannava – in solido – le Amministrazioni della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Azienda universitaria.
6. Al pagamento procedeva la Seconda Università.
7. Entrambe le Amministrazioni proponevano appello contro la decisione del Tribunale, adducendo l’infondatezza delle domande attoree e chiedendo in via principale di rigettare la pretesa risarcitoria del G. e, in subordine, di quantificare il risarcimento in una cifra inferiore, atteso che l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli aveva fatto venir meno, prontamente, qualsiasi sofferenza psichica del G. conseguente al diniego della consegna del reperto.
7.1. Si chiedeva inoltre di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Seconda Università degli Studi di Napoli, essendo questa estranea al rapporto dedotto in causa, dal momento che – comunque l’Azienda universitaria era dotata di una propria soggettività giuridica.
8. G.E.M. resisteva al gravame; il processo veniva interrotto per il decesso dello stesso e riassunto, successivamente, dalle Amministrazioni indicate nei confronti degli eredi.
9. G.L., costituitosi in giudizio quale erede, eccepiva in via preliminare la mancata notifica dell’atto riassuntivo, chiedendo si dichiarasse la nullità della riassunzione per inesistenza della notifica; in subordine chiedeva il rigetto dell’appello.
10. La Corte d’Appello di Napoli nel 2012 dichiarava estinto il giudizio, reputando fondata l’eccezione di inesistenza della notificazione.
11. Tale pronuncia veniva cassata con la sentenza n. 2174 del 2016 di questa Corte, che annullava con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Napoli affermando il principio secondo il quale quando la notifica in riassunzione è viziata o inesistente, il giudice di merito deve ordinarne la rinnovazione con fissazione di un nuovo termine, e non dichiarare l’estinzione del processo.
12. Il G. e la SUN proponevano separati appelli in riassunzione. Le due cause venivano riunite.
13. Il giudice del rinvio, decideva la causa con la sentenza avverso la quale, in questa sede, si ricorre. La pronuncia in esame, dopo aver ripercorso la vicenda, conferma il diritto del G. al risarcimento del danno provocatogli dall’illegittimo rifiuto di consegnare l’inclusione in paraffina per effettuare un approfondimento diagnostico, e conferma la correttezza della quantificazione del danno.
In motivazione, afferma che il comportamento della Seconda Università è stato scorretto, e conferma perciò la condanna nei suoi confronti (p. 12).
Proseguendo nella motivazione afferma che la SUN era però priva di legittimazione passiva, e quindi che il giudice di primo grado ha errato nel condannarla, perché legittimata passivamente era solo l’Azienda Universitaria Policlinico, poi diventata Azienda Ospedaliera Universitaria della SUN, diventata azienda autonoma dal 1992 e che per questo la SUN ha diritto alla restituzione di quanto pagato nel 2005. E dispone la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Nel dispositivo invece si dice:
“- rigetta l’appello proposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;
– rigetta la domanda proposta in primo grado dalla Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli (nel prosieguo AOU della SUN) nei confronti di G.M.E. e condanna gli eredi di quest’ultimo G.L. e P.L. alla restituzione delle somme già versate dalla suddetta Azienda pari ad Euro 17.343,43, oltre interessi legali dalla data dell’intervenuto pagamento del 23.12.2005;
– dichiara il difetto di legittimazione passiva della Azienda Ospedaliera Università della Seconda Università degli Studi di Napoli (nel prosieguo AOU della SUN) e per l’effetto condanna gli eredi del defunto G.E.M., nelle persone di G.L. e P.L., alla restituzione delle somme già versate dalla Azienda Ospedaliera Universitaria della seconda Università degli studi di Napoli (nel prosieguo AOU della SUN) in esecuzione della sentenza impugnata ed in favore del signor G.E.M. pari ad Euro 17.343,43, oltre interessi legali dalla data del pagamento del 23 dicembre 2005;
– rigetta il terzo motivo di appello relativo alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal signor G.E.M..
Conferma nel resto”.
13. L’Università *****, già SUN, chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nella predetta sentenza.
14. La Corte d’appello accoglieva l’istanza di correzione così disponendo:
“La Corte d’appello di Napoli… dispone la correzione della sentenza numero 5819 del 2018… così come indicato nel corpo del presente atto; “Dichiara il difetto di legittimazione della Seconda Università degli Studi di Napoli (nel prosieguo Università *****) e per l’effetto condanna gli eredi del defunto G.E.M., nelle persone di G.L. e P.L., alla restituzione delle somme già versate dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (nel prosieguo Università *****) in esecuzione della sentenza impugnata ed in favore del signor G.E.M. pari ad Euro 17.343,43 oltre interessi legali dalla data del pagamento del 23 dicembre 2005”.
15. La signora P.L., vedova G., ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato in tre motivi e illustrato da memoria.
16. Resiste con controricorso la SUN, Seconda Università degli Studi di Napoli.
17. Resiste con separato controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Azienda Universitaria.
18. La causa è stata avviata alla decisione previa trattazione in pubblica udienza, che è avvenuta con trattazione scritta, come previsto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, non avendo nessuna delle parti chiesto tempestivamente che si procedesse alla discussione orale.
19. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che si accolga il ricorso principale e che si rigetti il ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
20. Con il primo motivo di ricorso P.L. deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per evidente contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo.
21. Segnatamente, secondo la ricorrente, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, la sentenza è nulla perché: – da una parte afferma che il comportamento dell’Azienda universitaria (di diniego della consegna del reperto) era stato corretto, trovando causa in una normativa (v. pag. 12 terzo capoverso);
– al contempo riconosce l’illegittimità del comportamento della Seconda Università nel rifiutare di consegnare il reperto (v. pag. 12 primo capoverso);
– e alla fine condanna gli eredi del danneggiato alla restituzione di quanto percepito.
22. L’ordinanza di correzione, ad avviso della ricorrente era inammissibile in quanto non emergeva dal testo la semplice esistenza di un errore materiale, e non elimina la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, lasciando aperto il dubbio sulla soluzione che la corte d’appello intendeva in effetti dare alla controversia:
– rimane confermato, all’esito della correzione di errore materiale, il primo capoverso della sentenza di appello che prevede il rigetto dell’appello proposto dalla Seconda Università di Napoli;
– rimane confermato il secondo capoverso della sentenza che prevede il rigetto della domanda proposta in primo grado dall’Azienda Ospedaliera nei confronti del G.;
– tuttavia, contraddittoriamente, vengono condannati gli eredi G. alla restituzione delle somme percepite: il terzo capoverso viene infatti riformato e prevede il difetto di legittimazione della Seconda Università (e non più dell’Azienda), e la condanna per l’effetto degli eredi alla restituzione del denaro versato dall’Università;
– rimane confermato altresì il quarto capoverso con cui si rigetta il terzo motivo di appello dell’Università, relativo al quantum debeatur;
– rimane confermato anche il quinto capoverso.
23. Nella ricostruzione della ricorrente, nel dispositivo della sentenza impugnata, come risultante dalla correzione, contrastano fra loro il primo e il terzo capoverso, e il primo e il terzo contrastano con il secondo capoverso.
Manca poi la condanna al risarcimento del danno, che avrebbe dovuto essere rivolta all’Ente effettivamente legittimato.
24. La ricorrente rileva, poi, un ultimo profilo di contrasto nella motivazione: la Corte d’appello per un verso dispone in motivazione la compensazione delle spese di tutti i gradi e, per altro verso, conferma la sentenza del Tribunale nella parte relativa alla rifusione delle spese (poste a carico delle amministrazioni) e nulla dispone per la liquidazione delle spese del grado di appello.
25. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. La motivazione della decisione è intimamente e insanabilmente contraddittoria, e contrasta a sua volta insanabilmente col dispositivo, e la contraddizione, lungi dall’essere eliminata, è ancor più radicata nel testo risultante dalla correzione, al punto che non si comprende più quale dei due soggetti pubblici dovesse essere ritenuto passivamente legittimato, nella ricostruzione del giudice d’appello.
26. A ciò si aggiunga che da un lato non è mai stato riformato il capo di sentenza che portava all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal G. per il danno conseguito alla mancata tempestiva trasmissione del reperto, ed è stato al contrario rigettato il motivo di appello con il quale si lamentava l’eccessiva quantificazione del danno: la condanna pertanto rimane ed è confermata nel suo ammontare. Nella sentenza però, contestualmente alla conferma della condanna in loro favore, gli eredi G. sono contraddittoriamente condannati alla restituzione dell’importo percepito a titolo di risarcimento del danno, dapprima (nella versione precedente alla correzione di errore materiale) in favore dell’Azienda Ospedaliera (soggetto che non ha effettuato il pagamento, perché da quanto risulta dalla sentenza e da quanto le stesse parti riferiscono, il soggetto che ha materialmente corrisposto liquidato dalla sentenza di primo grado in favore del G. è l’Università), e nella seconda versione, successiva alla correzione, gli eredi G., pur essendo confermato il loro diritto al risarcimento dei danni nell’importo liquidato, sono condannati comunque alla restituzione dell’importo percepito, questa volta in favore della SUN, poi diventata Università “*****”.
Qualsiasi intendesse essere la decisione della corte d’appello in punto di legittimazione passiva, manca il capo di condanna in favore dei G. e l’individuazione corretta dell’obbligato, non essendo stato accolto l’appello delle due istituzioni né sull’an né sul quantum.
27. L’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione si estende, nella lettura del provvedimento impugnato, come risultante all’esito della correzione, alle disposizioni in ordine alla liquidazione o compensazione delle spese, le quali pure avrebbero dovuto rispettare un principio di coerenza con la decisione nel merito della causa, in quanto in motivazione si dispone la compensazione delle spese di giudizio, laddove nel dispositivo, tenuto anche conto della ordinanza di correzione, non è disciplinato il regime delle spese legali.
28. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione affinché individui, con un percorso logico argomentativo coerente nel suo complesso e corrispondente al dispositivo, quale dei due soggetti in causa sia destinatario dell’obbligazione di corrispondere 10.000,00 Euro agli eredi G., a titolo di risarcimento del danno patito per la ritardata trasmissione del reperto, e perché provveda a riliquidare, conseguentemente e coerentemente con tale decisione, le spese dei vari gradi di giudizio, incluso il giudizio di legittimità.
29. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la sentenza riconosciuto e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università *****Luigi Vanvitelli***** (già Seconda Università degli studi di Napoli SUN) nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver omesso l’esame della documentazione decisiva allegata agli atti.
Segnatamente si segnala la mancata valutazione della cartella clinica e delle note con cui veniva trasmesso, nel 1999, al G., il diniego di consegna del reperto che lo riguardava: esse erano state firmate dal responsabile dell’Università, ciò dimostrando, nella ricostruzione della ricorrente, la legittimazione passiva del predetto Ente. Peraltro, la ricorrente segnala che al tempo del deposito della cartella clinica oggetto di causa, questa cartella era stata emessa dall’amministrazione “Seconda Università degli Studi di Napoli – Università Policlinico”, struttura che non era, all’epoca, un’Azienda universitaria dotata di autonomia gestionale (come dimostrerebbero i documenti sopra indicati) bensì un Policlinico universitario privo di autonomia.
Aggiunge la ricorrente che sarebbe stato onere della controparte dare prova dell’eventuale autonomia del Policlinico.
La ricorrente richiama infine, in proposito, svariate decisioni del Giudice amministrativo, che riconoscono legittimazione passiva alle Aziende ospedaliere universitarie e non alle Aziende Policlinico (pag. 17 ricorso).
30. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente.
31. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la corte d’appello, senza idonea motivazione, compensato le spese di causa. Non è sufficiente, secondo la ricorrente, la motivazione per cui la compensazione sarebbe giustificata in considerazione della particolarità e dei risvolti umani della vicenda.
32. Anche il terzo motivo rimane assorbito: il punto della sentenza concernente la liquidazione delle spese, ove pure esiste una contraddittorietà insuperabile tra motivazione e dispositivo, cade in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, il giudice del rinvio dovrà nuovamente giudicare sul soggetto passivamente legittimato rispetto alla obbligazione risarcitoria, in relazione al cui ammontare l’appello è stato rigettato e non c’e’ impugnazione sul punto, e all’esito individuare il soggetto gravato dall’onere di pagare le spese giudiziali e determinarne l’ammontare.
33. L’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università *****Luigi Vanvitelli***** nel proprio controricorso aderisce al primo motivo di ricorso della P., laddove si lamenta la nullità della sentenza per contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione. Quanto alla questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva dell’AUO, dà atto della complessità della questione e si rimette alla valutazione della Corte.
34. Propone poi un motivo di ricorso incidentale condizionato, in cui si dice che, ove la Corte confermasse la legittimazione passiva dell’AUO, dovrebbe comunque cassare il provvedimento impugnato per non aver la motivazione della sentenza impugnata considerato debitamente un fatto: in particolare, sostiene che il giudice di appello avrebbe dato una errata interpretazione ad un passo de’lla consulenza medico legale, laddove il ctu sottolinea che il reperto formulato fu “meditato e sofferto”.
35. Il motivo di ricorso incidentale condizionato, altrimenti inammissibile perché volto ad ottenere il riesame di un fatto, rimane anch’esso assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in quanto è il giudice di rinvio che dovrà riesaminare in primo luogo gli aspetti legati alla individuazione corretta del soggetto passivamente legittimato, e di seguito il merito della causa (e quindi eventualmente anche valutare la ctu ai fini dell’esistenza o meno di un ritardo imputabile nella comunicazione del reperto, nei limiti del devoluto).
36. Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto, assorbiti gli altri, assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato, cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021
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