LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14000/2019 proposto da:
AMBULATORIO CHIRURGICO VILLA MARIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA CLARICE ILIA DEL SASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA BISIGNANO;
– ricorrenti –
contro
D.A., D.M.G., D.M., D.G., D.P., D.V., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA APOLLODORO, 26, presso lo studio dell’avvocato MILENA CONTI, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELE B.LO;
– controricorrenti –
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 47/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. D.N. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Messina, l’Ambulatorio Villa Maria srl e il Dottor C.P. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno patito in seguito all’intervento chirurgico di cataratta all’occhio destro, eseguito in data *****, nonché al risarcimento del danno derivante dall’omissione del consenso informato.
L’attore dedusse che il giorno successivo all’intervento si formò una macchia scura nell’occhio interessato, trattato dal Dottor C. con cura antibiotica, la quale però non sortì l’effetto desiderato. Dato il peggioramento della vista e la presenza di una forte infezione, lo stesso medico consigliò al paziente di recarsi presso la Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di ***** dove egli fu sottoposto a nuovo intervento per la rimozione dello IOL. Nonostante tali interventi, il visus dell’attore rimase compromesso e per tale ragione lamentò l’assenza di adeguata informazione sulle possibili complicanze dell’intervento effettuato e dunque una mancata valida acquisizione del consenso nonché un profilo di imperizia rispetto al comportamento del Dottor C..
C.P. si costituì in giudizio, in proprio e in qualità di rappresentante legale dell’Ambulatorio Villa Maria, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Lo stesso instaurò un autonomo giudizio nei confronti della Compagnia Assicurativa Winterthur al fine di essere manlevato in caso di soccombenza. I due giudizi vennero riuniti.
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1794/2015, dopo aver esperito l’attività istruttoria condannò i convenuti al risarcimento in solido di Euro 146.250,90 oltre al rimborso delle spese pari a Euro 2.330,00, riconoscendo la violazione dell’obbligo di sterilizzazione del campo operatorio da parte dell’Ambulatorio nonché la mancata diagnosi della complicanza da parte del medico. Rigettò invece la domanda attorea relativamente al risarcimento danni da omesso consenso informato e da perdita da lavoro nonché la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla Clinica. Inoltre, condannò la Compagnia Assicurativa a tenere indenne C.P. di quanto da lui dovuto a seguito della condanna.
2. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 47/2019, pubblicata il 24 gennaio 2019, ha rigettato l’appello proposto dal C., in proprio e in qualità di rappresentante legale della struttura sanitaria.
Tale giudizio è stato interrotto dalla morte di D.N., per essere riassunto dai suoi eredi.
Secondo i giudici di seconde cure, risultava provato in base al criterio del “più probabile che non” il nesso eziologico tra il danno patito dal paziente e l’operato della struttura sanitaria per non aver quest’ultima sufficientemente sterilizzato l’ambiente ospedaliero e la strumentazione necessaria all’intervento. Ciò in particolare sulla base della perizia espletata dal c.t.u., secondo la quale era da escludere la riconducibilità dell’infezione del paziente a epoca successiva alla dimissione della struttura sanitaria. allo stesso modo risultava adempiuto l’onere probatorio in capo al danneggiato circa il nesso tra la tardiva diagnosi di endoftalmite e il danno patito. Al contrario, i convenuti non avevano provato l’esatto adempimento delle loro prestazioni.
3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per Cassazione l’Ambulatorio Chirurgico Villa Maria s.r.l. sulla base di cinque motivi. B.L., D.P., A., V., G., M. e M.G. resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dell’Ambulatorio Chirurgico Villa Maria s.r.l. ricorrente principale.
Trattasi di rinuncia rituale giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.. Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021