Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27278 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28319/19 proposto da:

M.H., elettivamente domiciliato a Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso l’avvocato Antonella Zotti, che lo difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 28.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. M.H., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere ucciso dai propri familiari, adirati per la sua conversione al cristianesimo.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.H. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che la rigettò con ordinanza 15.2.2018.

Tale ordinanza venne appellata dal soccombente, ma la Corte d’appello di Napoli con sentenza 28.6.2019 dichiarò il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per difetto di specificità e pertinenza dei motivi di impugnazione.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.H. con ricorso fondato su un motivo. Il Ministero ha depositato “atto di costituzione”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la erronea applicazione o errata interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Nella illustrazione del motivo in sostanza si deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza in Senegal una situazione di rischio personale per il richiedente asilo.

1.1. Il motivo è inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, ha reputato il gravame inammissibile perché generico, con una pronuncia in rito ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. L’odierno ricorrente, incurante di tale statuizione, lamenta la violazione, da parte del giudice di merito, di una norma (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) che la Corte d’appello, in considerazione della ritenuta inammissibilità in rito del gravame, non ha applicato e non era tenuta ad applicare.

Il ricorrente, in conclusione, ha inteso censurare una statuizione che vanamente si cercherebbe nel contenuto della sentenza impugnata.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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