Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27283 del 07/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28487/19 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato a Roma, via della Giuliana 32, difeso dall’avvocato Antonio Gregorace, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia 19.8.2019 n. 6776;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce di morte rivoltegli dal proprio fratello, nel contesto d’una lite per ragioni di eredità.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Venezia, che la rigettò con Decreto 19 agosto 2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché i fatti narrati dal richiedente non costituivano una “persecuzione” ai sensi delle norme appena indicate, né sussisteva in Senegal l’incapacità dello stato dell’apparato giudiziario ad apprestare tutela ai cittadini;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa, in quanto il ricorrente non versava in una condizione di vulnerabilità, dal momento che nel proprio paese allevava con il fratello 500 capi di bestiame, eredità del padre, che erano in grado di garantire a lui e alla sua famiglia una vita decorosa, come da lui stesso dichiarato.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e dal mancato supporto probatorio”.

Il motivo investe il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Deduce il ricorrente che il Tribunale, invece di limitarsi ad affermare che il ricorrente non aveva dimostrato i presupposti della sua domanda, “avrebbe dovuto indicare al ricorrente quale documento avrebbe dovuto allegare, ovvero cosa avrebbe dovuto dimostrare, ovvero che si d’ufficio mezzi di prova che riteneva necessari”.

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, in quanto il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria per un motivo di diritto, ovvero per il fatto che le circostanze narrate dal richiedente costituivano una vicenda privata, e che nel paese di provenienza del richiedente lo Stato era in grado di fornire di tutela. Nessun dovere di cooperazione istruttoria era dunque necessario.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta (formalmente) il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che il Tribunale “non ha correttamente valutato le dichiarazioni delle allegazioni del ricorrente”.

2.1. Il motivo è inammissibile, per totale mancanza di illustrazione.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza della benché minima illustrazione.

4. Col quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di prendere in considerazione il grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, infatti, una volta escluso che nel paese di origine l’odierno ricorrente non solo non avrebbe subito alcuna violazione di diritti fondamentali, ma godeva anche di una agiata condizione economica, non aveva alcun obbligo di esaminare la condizione raggiunta dal richiedente in Italia.

In ogni caso non è dato sapere quale sia tale “condizione”, che il ricorrente non indica nel ricorso.

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472