LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29491/19 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliato a Vicenza, via Napoli n. 4, difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia 11.9.2019 n. 7315;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. C.O., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato, in conseguenza di un fallito colpo di stato al quale aveva preso parte il proprio fratello, colonnello dell’esercito.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento C.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Venezia, che la rigettò con decreto 11.9.2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso perché i fatti riferiti dal richiedente “non evocano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla convenzione di Ginevra”;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), non potesse essere concessa perché nemmeno evocata;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), non potesse essere concessa sia perché da nessuna fonte internazionale risultava che in Gambia la polizia fosse solida arrestare i familiari delle persone accusate di reati, sia in ogni caso perché la storia raccontata dal richiedente era falsa;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”; né aveva fornito prova sufficiente di un proprio inserimento lavorativo in Italia.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.O.
con ricorso fondato su un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile per difetto di procura.
In calce al ricorso, infatti, è apposta una procura nella quale si legge: “delego a rappresentarmi e difendermi l’avvocato Massimo Rizzato del foro di Vicenza, cui conferisco ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso per cassazione avverso decreto Trib ed in particolare quelli di transigere conciliare (…)” ecc..
Si tratta dunque di una procura priva del requisito della specialità, in quanto priva di qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021