Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27288 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35227/2018 R.G. proposto da:

R.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Mandara, con domicilio eletto in Roma, Via Montella, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Florangela Marano;

– ricorrente –

contro

Fallimento della ***** S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Ulisse Corea, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di villa Sacchetti, n. 9;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2288/2018 depositata il 18 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, formulate ai sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. R.A. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Napoli il Fallimento della ***** S.p.a. e D.L. chiedendo accertarsi l’autenticità delle sottoscrizioni apposte su un contratto di locazione relativo ad immobile della società fallita, al fine di poterlo trascrivere ai sensi dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di incompetenza, di litispendenza e di difetto dell’interesse ad agire in capo all’attrice, accolse la domanda dichiarando l’autenticità delle sottoscrizioni in calce al contratto di locazione e autorizzandone la trascrizione.

2. In accoglimento del gravame interposto dal fallimento e in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Napoli ha invece rigettato la domanda condannando l’attrice/appellata alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Dando atto in motivazione della fondatezza della reiterata eccezione di incompetenza, per essere funzionalmente competente sulla domanda il tribunale fallimentare, ed affermata altresì l’esistenza di una connessione tra il giudizio trattato e quello anteriormente promosso dal curatore fallimentare davanti al Tribunale di Roma onde ottenere l’accertamento della inopponibilità al fallimento dello stesso contratto di locazione, la corte partenopea ha rilevato, in merito all’ultimo motivo di gravame, che “essendo intervenuto il giudicato in merito all’inefficacia del contratto di locazione tra l’appellata e la S.p.a. ***** L. Fall., ex art. 167” – e ciò per essere stato tale contratto concluso dopo il deposito della domanda di concordato ed il decreto della sua ammissione, in mancanza della necessaria autorizzazione del giudice delegato – “e’ venuto meno l’interesse dell’appellata ad ottenere il riconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni”.

3. Avverso detta sentenza R.A. propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste il fallimento della ***** S.p.a., depositando controricorso.

D.L., già contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, non svolge difese nella presente sede.

In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 c.p.c., in combinato disposto normativo con la L. Fall., art. 24, in ordine alla incompetenza del Tribunale di Napoli e alla dichiarata competenza del Tribunale di Roma nonché in ordine alla connessione tra i due giudizi”.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 167, in combinato disposto normativo con l’art. 1572 c.c.; error in iudicando; violazione o falsa applicazione dell’art. 1599 in combinato disposto con l’art. 2643 c.c., n. 8; violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.”.

Sostiene che – derivando il giudicato esterno ritenuto in sentenza da ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., resa nel separato giudizio dalla Corte d’appello di Roma che, in motivazione, aveva escluso la rilevanza della decisione resa, nel primo grado di quello qui trattato, in quanto allora gravata da appello – “in questa sede la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto conseguentemente valutare nel merito la sentenza di primo grado non potendosi preoccupare della gravabilità dell’ordinanza suddetta e/o del possibile conflitto di giudicati negli stessi termini in cui la Corte di Appello di Roma con ragionamento… “eterogenetico” aveva inteso non valutare dirimente la sentenza del Tribunale di Napoli favorevole al ricorrente” (così testualmente a pag. 10 del ricorso).

Svolge poi (pagg. 10-11, primo cpv., del ricorso) altre considerazioni critiche sul merito della decisione resa nel separato giudizio.

Sostiene quindi, in sintesi, che la sentenza resa nel separato giudizio non accerta “il diritto” “ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 2909 c.c., bensì solo ai fini della sua tutela nel fallimento, con effetti all’interno della procedura”.

Argomenta in tale direzione che “l’apparente contrasto che si viene a determinare non è di carattere pratico ma semmai di carattere logico ma anche questo non depriva il ricorrente della attualità in capo ad esso dell’interesse in sede ordinaria all’accertamento… in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni ai fini della trascrizione del contratto sia pur dichiarato ormai inefficace.

“Ciò non tanto e soltanto perché le statuizioni, che esitano dai paralleli procedimenti, rispettivamente in sede di procedura fallimentare ed in sede ordinaria, per quel che qui compete, hanno un oggetto diverso, ma in quanto a valle il decreto di autorizzazione di cui alla L. Fall., art. 167.. e così anche a monte il decreto di ammissione alla procedura di cui alla L. Fall., art. 163, ha(nno) effetti solo nell’ambito della procedura stessa, restando ancora attuale l’interesse del ricorrente a veder riconosciuto l’accertamento in ordine alla autenticità delle sottoscrizioni del contratto di locazione”.

4. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di interesse, riguardando considerazioni bensì svolte nella parte motiva della sentenza impugnata ma del tutto prive di incidenza sulla effettiva ragione giustificativa della decisione adottata.

La Corte di merito, invero, non ha dato ad esse alcun seguito coerente nella parte performativa della propria pronuncia: non ha declinato la propria competenza né annullato per tal motivo la sentenza di primo grado, ma ha ben diversamente pronunciato nel merito rigettando la domanda, con ciò, implicitamente ritenendo comunque la competenza propria e, ovviamente, del primo giudice.

Ne’ ha adottato alcuna pronuncia conseguente al rilievo, in motivazione, dell’esistenza di un rapporto di connessione tra il presente giudizio e quello innanzi al Tribunale di Roma.

Ha invece attribuito rilievo assorbente al passaggio in giudicato della sentenza emessa in detto separato giudizio ed alla sua incidenza nel presente, in quanto idoneo (detto giudicato) a far venire meno l’interesse all’accertamento richiesto circa l’autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura de qua.

5. Il secondo motivo investe bensì tale effettiva ed unica ratio decidendi, ma deve considerarsi in parte inammissibile, in altra parte infondato.

5.1. E’ inammissibile là dove intende sottoporre a critica le ragioni che hanno indotto, nel separato giudizio davanti agli uffici di merito romani, a dichiarare inopponibile il contratto de quo nei confronti del fallimento. E’ appena il caso di rilevare che tali critiche avrebbero dovute essere proposte in quel giudizio (e del resto non è nemmeno detto se lo siano state oppure no, né ciò potrebbe in alcun modo rilevare, essendo noto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile), in questa sede rilevando semplicemente il dato che quella questione sia stata decisa, con forza di giudicato, nel senso della inopponibilità, così stabilendosi un regola del caso concreto vincolante tra le parti, a nulla importando vagliare se sia o meno giusta e condivisibile.

5.2. E’ infondata nella parte in cui la ricorrente in buona sostanza intende sostenere che, indipendentemente dal giudicato formatosi sulla inopponibilità del contratto nei confronti del fallimento, residuerebbe comunque, avendo quell’accertamento rilievo solo interno alla procedura fallimentare, l’interesse all’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione.

Le ragioni che dovrebbero supportare tale tesi appaiono tutt’altro che chiare nell’esposizione del ricorso, ma appare comunque assorbente il rilievo che la presente causa (esattamente come quella svoltasi avanti il Tribunale di Roma) vede come contraddittore il fallimento e l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione è dunque, per l’appunto, domandato (perché possa essere fatto valere) nei confronti del fallimento. Ne’ risulta, al riguardo, mai illustrata la ragione per cui in giudizio è evocato anche altro soggetto, ossia D.L., persona fisica, che non risulta indicato nemmeno quale partecipe della scrittura, né in alcun modo coinvolto nel contratto di locazione con essa stipulato.

Ciò premesso è appena il caso di rilevare che non può poi dubitarsi – sul punto non essendo, per vero, nemmeno speso specifico motivo di critica – che l’inopponibilità al fallimento della scrittura privi effettivamente di interesse la parte all’accertamento richiesto nel presente giudizio, dal momento che da esso non potrebbe comunque conseguire, per il giudicato esterno di cui s’e’ detto, alcun effetto da far valere nei confronti della procedura concorsuale.

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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