Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2730 del 04/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11672/19 proposto da:

-) M.Z., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7 (c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 1.3.2019 n. 1447;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. M.Z., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, a causa di un infortunio, aveva perso il lavoro, e non poteva più mantenere la propria famiglia. Precisò che, dopo aver soggiornato due anni in Turchia, nel 2016 “decise di riprendere il viaggio migratorio, nel tentativo di migliorare la propria condizione e quella dei familiari” (così il ricorso, pagina 3).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento M.Z. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 1.3.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non versava in alcuna condizione di vulnerabilità, non aveva seri problemi di salute, e quanto all’integrazione raggiunto in Italia, la documentazione da questi prodotta si era rivelata falsa.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.Z. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Lamenta che il tribunale avrebbe compiuto tale valutazione in base a fonti non aggiornate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già stabilito che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).

1.2. Nel caso di specie il ricorrente ha inteso evidenziare la decisività dell’errore in tesi commesso dal Tribunale citando in nota, alle pp. 5-6 del ricorso, 9 fonti di vario tipo (notizie giornalistiche, un rapporto EASO, alcune non meglio precisate informazioni dei governi britannico e canadese).

Di nessuna di queste fonti è dato conoscere il contenuto; di alcune solo dal titolo può desumersi che esse riferiscono di migrazioni in genere; due soltanto di queste fonti sono più recenti di quelle citate dal Tribunale; una di esse, infine, riferisce che il Punjab (regione di provenienza del ricorrente) “rimane la zona meno afflitta del Paese” (così il ricorso, p. 6, ultimo rigo).

Tali deduzioni del ricorrente non consentono a questa Corte di valutare la decisività del preteso errore commesso dal Tribunale, in quanto:

a) le notizie giornalistiche non rientrano certo tra le “informazioni (…) elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal momento che gli editori di quotidiani e settimanali non rientrano in tali categorie;

b) in ogni caso, l’onere di evidenziare la decisività del preteso errore commesso dal Tribunale non può dirsi assolto riferendo solo il titolo di articoli giornalistici o rapporti internazionali;

c) infine, da quel che è dato comprendere in base alle citazioni compiute dallo stesso ricorrente, secondo tali fonti la regione di sua provenienza “è la meno afflitta del Paese”.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472