Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27307 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29381-2019 proposto da:

COMUNE DI MONTALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PADOVANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 389/9/19 la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dal Mediocredito italiano spa avverso la pronuncia con cui era stato respinto il ricorso della società avverso il diniego di rimborso dell’acconto Imu per l’anno 2012, in relazione ad un cespite immobiliare concesso in locazione finanziaria a “Earn srl” e successivamente risolto per mancato pagamento dei canoni da parte di quest’ultima, senza tuttavia provvedere alla riconsegna dell’immobile.

Il giudice di appello rilevava che il soggetto passivo dell’Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del bene, doveva essere individuato nell’utilizzatore del cespite immobiliare, non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell’immobile, così come richiesto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2, in base alla opzione ermeneutica preferibile, avvalorata dall’affinità fra IMU e TASI (che individua la durata del contratto con riferimento alla riconsegna del bene L. n. 147 del 2013, ex art. 1, comma 672).

Mediocredito Italiano s.p.a si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso e deposita successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

Con un unico articolato motivo il Comune denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU è il possessore o detentore qualificato dell’immobile condotto in locazione in base ai titoli indicati dalla legge.

Il motivo è fondato.

La problematica introdotta in causa riguarda l’individuazione del soggetto passivo nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell’immobile avvenga solo in data successiva.

Sul tema si è espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019; n. 29973 del 2019), statuendo che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.

Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua infatti nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo.

Dal chiaro dettato normativo discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

In questo quadro non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi, non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019).

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi, per cui la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità, per il principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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