LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15410/19 proposto da:
-) O.L., elettivamente domiciliato a Torino, via Groscavallo n. 3, difeso dall’avvocato Alessandro Praticò in virtù
di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino 1.4.2019 n. 2144;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. O.L., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per trovare un lavoro.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 1.4.2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il ricorrente aveva egli stesso ammesso di essere emigrato per ragioni puramente economiche;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente a fondamento di tale domanda aveva dedotto soltanto due circostanze: l’instabilità politica della Nigeria e la propria “condizione personale”; tuttavia, ad avviso del Tribunale, in Nigeria non sussisteva una situazione sociopolitica così grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizione di vulnerabilità; quanto alla condizione personale del richiedente, questi non aveva alcun problema fisico o psichico qualificabile come “serio motivo umanitario”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da O.L. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Sostiene che il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente (Edo State) sulla base di fonti di informazione erronee e non aggiornata.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, decidendo ad aprile del 2019, ha posto a fondamento della propria decisione un rapporto di Human Rights Watch pubblicato 18 gennaio 2008, nonchè ulteriori informazioni del giugno 2018.
Le informazioni utilizzate erano dunque aggiornate; lo stabilire poi se fossero attendibili quelle utilizzate dal Tribunale o più attendibili quelle invocate dal ricorrente è questione di puro fatto, non sindacabile in questa sede.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di plurimi norme del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008.
Deduce che il Tribunale avrebbe “motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria” il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nella illustrazione del motivo, redatto con tecnica scrittoria non del tutto chiara, il ricorrente parrebbe voler sostenere che:
-) il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il ricorrente aveva lasciato il proprio paese non per cercare migliori condizioni economiche, ma per sfuggire ad una condizione intollerabile di povertà;
-) il Tribunale aveva trascurato di appurare la “condizione di grave tensione psicologica” del ricorrente;
-) il Tribunale aveva illegittimamente sottovalutato la condizione di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia;
-) il Tribunale avrebbe dovuto accertare d’ufficio se le condizioni del paese di provenienza del richiedente rendevano quest’ultimo vulnerabile.
2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, come già accennato, ha ritenuto che solo tre fossero le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente a fondamento della propria domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e cioè:
a) l’instabilità politica della Nigeria;
b) le violenze subite in Libia;
c) il percorso di integrazione svolto in Italia.
Tutte e tre le suddette circostanze di fatto sono state esaminate dal Tribunale, con la conseguenza che nessuna omissione è ravvisabile nel decreto impugnato.
Per quanto attiene, poi, l’allegazione secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la condizione di povertà che aveva indotto l’odierno ricorrente ad espatriare, il ricorrente non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata dedotta a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sicchè la relativa doglianza è inammissibile in questa sede per la sua novità.
3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.
PQM
La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021