Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27319 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19114-2018 proposto da:

GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE N 8 INT 1, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGETTA SCALI;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 432/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Ancona in accoglimento dell’appello principale del Gruppo Conciario CMC International s.p.a. e dell’appello incidentale di N.M., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato in data 17.9.2008 al N. e condannato la società al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 93.008,24 e al versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, eliminato la condanna al pagamento della somma di Euro 15.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensato le spese del doppio grado;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sula base di cinque motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il Gruppo Conciario CMC International s.p.a. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal procuratore, con il quale parte ricorrente, dato atto di avere, nelle more, raggiunto con controparte un accordo transattivo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

Che:

1. a seguito della rinunzia della parte ricorrente a mente degli artt. 390 e 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo;

2. in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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