LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9287/2019 proposto da:
J.J., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo TRUCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1586/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.
RILEVATO
Che la Corte di appello di Torino con sentenza n. 1586 del 2018, pubblicata in data 12 settembre 2018, ha respinto il gravame proposto da J.J., cittadino *****, avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 19 settembre 2017, comunicata il successivo 9 ottobre 2017, con la quale era stato confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale;
che il ricorrente, il quale ha dichiarato di essere di religione *****, ha riferito di non potere rientrare nello Stato di origine poiché atterrito dalla possibilità di essere incolpato della morte accidentale di una bambina che, alunna della scuola ove egli era incaricato della sorveglianza degli allievi, era deceduta in quanto investita da un autoveicolo dopo che, eludendo la sua sorveglianza, era uscita arbitrariamente dalla scuola; temeva, pertanto, le reazioni sia della Polizia locale che dei familiari della bambina;
che a sostegno della propria decisione di rigetto della impugnazione del provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale, il Tribunale, e poi la Corte di appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, hanno osservato, preliminarmente, che non vi era la necessità di ascoltare direttamente il richiedente, essendo stato questo già sentito di fronte agli organi amministrativi;
che il racconto del richiedente non palesa la esistenza degli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto non emerge che lo stesso, ove rientrasse nel ***** potrebbe correre pericoli di danno grave ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, non essendo allo stato sottoposto ad alcun procedimento penale né a repressioni di tipo statuale, sicché parrebbe da escludersi che egli possa essere esposto al rischio di una condanna a morte ovvero a forme di tortura od altri trattamenti inumani o degradanti;
che, non emergendo neppure con riferimento alla situazione sociopolitica esistente in ***** pericoli del tipo di quelli sopraindicati, trattandosi di un territorio soggetto al controllo statale e ove non si riscontrano situazioni di violenza generalizzata, la Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto al richiedente ad altro titolo la protezione sussidiaria;
che, quanto alla protezione umanitaria, non sono emersi elementi che facciano ritenere che il prevenuto corra in caso di rimpatrio rischi che rendano, pertanto, sussistenti quelle situazioni di vulnerabilità che ne la avrebbero potuta giustificare;
che contro la sentenza della Corte di appello è stato ora proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;
che il Ministero dell’interno non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
Che il ricorrente ha censurato con il primo motivo di impugnazione la decisione della, Corte di appello sulla base della affermazione che sarebbe stata necessaria la audizione del richiedente, onde verificarne la credibilità e che, comunque, avrebbe errato la Corte di Torino nel ritenere che la situazione interna del ***** non rimanga ancorata ad una condizione di estrema incertezza, tale da rendere ancora attuale la violazione dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al suo apparato giudiziario e che, pertanto, essa non fosse tale da giustificare la protezione internazionale del richiedente;
che, con il secondo motivo di impugnazione, il richiedente ha lamentato, in via subordinata, il fatto che la Corte territoriale abbia escluso la ricorrenza delle condizioni per la concessione in suo favore della protezione umanitaria, non tenendo conto del fatto che la situazione interna dello Stato ***** appare tale da far ritenere che in esso il godimento delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana appaia solo una lontana chimera;
che il ricorso è inammissibile;
che, relativamente alla mancata audizione del ricorrente di fronte alla Corte di appello, si rileva, conformemente alla decisione della Corte torinese, che siffatto incombente non necessariamente è previsto, né può ritenersi che esso sia indispensabile ai fini della valutazione della attendibilità del richiedente, potendo tale verifica essere fatta anche sulla base degli elementi istruttori assunta, dalla viva voce del richiedente, nelle precedenti fasi della procedura;
che, riguardo alla esistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria o, in subordine di quella umanitaria, il richiedente si è limitato ad allegare in termini del tutto generici la esistenza di una situazione di diffusa violazione dei diritti civili in relazione alle modalità di funzionamento del sistema giudiziario vigente nello Stato del *****, senza censurare specificamente gli argomenti spese nella sentenza impugnata onde escludere la ricorrenza degli elementi per il riconoscimento della protezione internazionale in favore del richiedente, omettendo del tutto di prendere posizione in ordine alla concludenza probatoria degli argomenti spesi e della fonti indicate nella sentenza impugnata onde dimostrare la inesistenza in detto Stato di una situazione che avrebbe giustificato l’accoglimento della sua istanza di protezione internazionale;
che, infine, con particolare riferimento alla protezione umanitaria, il ricorrente non si è confrontato, come sarebbe stato, invece, necessario fare, con le ragioni per le quali la Corte subalpina ha ritenuto non sussistere gli elementi per il suo riconoscimento, limitandosi ad esporre, con argomentazioni generiche, la sproporzione esistente fra la tutela dei diritti civili assicurata dalla Costituzione italiana e le condizioni di vita esistenti nel paese di provenienza del ricorrente;
che la mancanza di attività difensiva della Amministrazione intimata esonera questa Corte dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021