LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16871/2019 proposto da:
N.B., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo TRUCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1975/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.
RILEVATO
Che la Corte di appello di Torino con sentenza n. 1975 del 2018, pubblicata in data 16 novembre 2018, ha respinto il gravame proposto da N.B., cittadino *****, avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 27 febbraio 2018, notificata il giorno successivo, con la quale era stato confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento dello status di rifugiato politico nonché le altre forme di protezione internazionale;
che il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal ***** a seguito del timore di ritorsione a suo carico per avere egli, nell’intento di ripulire un terreno di sua proprietà, appiccato un incendio che, propagatosi ai terreni limitrofi ne ha distrutto il raccolto;
che a sostegno della propria decisione di rigetto della impugnazione del provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale, il Tribunale, e poi la Corte di appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, hanno rilevato che, assunta per vera la narrazione del richiedente, essa si caratterizzava per essere relativa ad un conflitto inteprivato, e, pertanto, non idonea al rilascio del permesso di soggiorno per motivi politici;
che neppure poteva essere riconosciuta in favore del richiedente la tutela sussidiaria in quanto la situazione di conflitto, pur sussistente nel *****, non aveva i necessari caratteri di generalizzazione ed in particolare non concerneva la zona a Sud del paese dalla quale proveniva il richiedente;
che, infine, anche sotto il profilo della tutela umanitaria non vi erano gli estremi per il suo riconoscimento, atteso che la documentazione prodotta dal richiedente non attestava l’avvenuto raggiungimento da parte di costui di un elevato livello di integrazione sociale nel nostro paese;
che contro la sentenza della Corte di appello è stato ora proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo;
che il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO
Che il ricorrente ha censurato con un solo motivo di impugnazione la decisione della Corte di appello in quanto questa gli avrebbe negato l’accesso alla protezione umanitaria con una scarna motivazione, in relazione alla ritenuta mancanza della condizione di vulnerabilità soggettiva, avendo la Corte fatto applicazione dei principi aventi ad oggetto il diritto di asilo;
che, viceversa, il ricorrente avrebbe evidenziato che la situazione esistente in *****, sebbene non sia considerabile ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è rappresentativa di un quadro in cui le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana appaiono ivi lontanissime da una qualche realizzazione;
che, peraltro, la posizione del richiedente, allontanatosi dalla madrepatria in giovanissima età, incontrerebbe un grave pregiudizio ove egli, abbandonando il territorio nazionale, dove è pervenuto appena maggiorenne, sarebbe costretto a vanificare il percorso di integrazione sociale da lui frattanto iniziato come risultante dalle esperienze lavorative qui svolte in ambito agricolo;
che il ricorso è inammissibile;
che si tratta il motivo di impugnazione dedotto è del tutto generico, essendosi il richiedente limitato ad evidenziare una situazione di pericolo nella quale egli si sarebbe trovato nel suo Stato di origine, senza in alcun modo dimostrarne la effettiva e perdurante attualità;
che ha, infine, richiamato un percorso lavorativo di integrazione sociale sul nostro territorio nazionale che sarebbe interrotto in caso di suo rimpatrio, senza però avere segnalato e documentato il fatto, fondamentale in questa fase di legittimità, che della esistenza degli indici di esso, peraltro anche in questa sede solo postulati, egli aveva tempestivamente reso partecipi i giudici del merito;
che la mancanza di attività difensiva della Amministrazione intimata esonera questa Corte dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021