Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27336 del 07/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17729/2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo TRUCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

RILEVATO

Che la Corte di appello di Torino con sentenza n. 672 del 2019, pubblicata in data 16 aprile 2019, ha respinto il gravame proposto da O.K., cittadino *****, avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 3 aprile 2018, notificata in data 6 aprile 2018, con la quale era stato confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento dello status di rifugiato politico nonché le altre forme di protezione internazionale sia nella forma sussidiaria che in quella umanitaria;

che il ricorrente ha riferito di non essere formato in nessuna professione, di essere solo parzialmente scolarizzata e di trovarsi in difficoltà economiche nel proprio paese, ha aggiunto di essere stato informato da un “amico” del fatto che avrebbe potuto migliorare la sua condizione emigrando in Europa, cosa da lui fatta nel 2015;

che ha altresì riferito che il suo timore al rientro in ***** è di trovarsi ella stessa situazione di difficoltà economica;

che a sostegno della propria decisione di rigetto della impugnazione del provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale, il Tribunale, e poi la Corte di appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, hanno osservato, che il racconto del richiedente, essendo in esso evidenziate la esclusive ragioni economiche che avevano motivato l’espatrio del richiedente, non evidenziava alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento delle forme richieste di protezione internazionale;

che contro la sentenza della Corte di appello è stato ora proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo;

che il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha censurato con un solo motivo di impugnazione la decisione della Corte di appello in quanto questa gli avrebbe negato l’accesso alla protezione umanitaria con una scarna motivazione, in relazione alla ritenuta mancanza della condizione di vulnerabilità soggettiva;

che, viceversa, il ricorrente avrebbe evidenziato che la situazione esistente in *****, sebbene non sia considerabile ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è rappresentativa di un quadro in cui le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana appaiono ivi lontanissime da una qualche realizzazione;

che, peraltro, la posizione del richiedente, allontanatosi dalla madrepatria in giovanissima età, sarebbe costretto a rientrare in una regione devastata dalla povertà, vanificando il percorso di integrazione sociale da lui frattanto iniziato;

che il ricorso è inammissibile;

che si tratta di un motivo di impugnazione del tutto generico, essendosi il richiedente limitato ad evidenziare una, non determinante, situazione di indigenza nella quale egli si trovava nel suo Stato di origine, la quale lo aveva, per esclusivi motivi economici, indotto a trasferirsi in Europa, in particolare in Italia, ove, peraltro, egli non ha documentato l’esistenza di alcun significativo processo di integrazione sociale, culturale o lavorativa che, dimostrando un non effimera forma di radicamento sul territorio nazionale, avrebbero potuto consentire l’accoglimento della sua istanza di protezione umanitaria;

che la mancanza di attività difensiva della Amministrazione intimata esonera questa Corte dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472