Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27339 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13645/2019 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7, presso lo studio dell’Avv. Franco Beretti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 674/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 674 del 2018, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento con il quale il Tribunale Catanzaro, in data 13/02/2017, ha accolto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proposta dalla cittadina *****, I.O..

2. Rilevato, in via preliminare, che la cittadina straniera non si è costituita in giudizio e non ha proposto appello incidentale sul mancato riconoscimento delle protezioni maggiori, la Corte d’appello ha ritenuto fondato l’appello per le ragioni che seguono.

2.1. In primo luogo, per le condizioni generali di sicurezza della zona di provenienza della parte appellata che non sono allarmanti e non giustificano la protezione richiesta.

2.2. Secondariamente, per la mancata allegazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria di situazioni soggettive di vulnerabilità della richiedente, ovvero di situazioni generalizzate nel Paese di origine, non già di natura socio-politica (che integrano ipotesi di protezione sussidiaria), ma alimentare, sanitaria o ambientale.

2.3. Conclude la Corte che alla luce di tali elementi non vi è spazio per ritenere esistenti motivi umanitari ulteriori a quelli che hanno già formato oggetto dell’esame della Commissione Territoriale quali motivi di protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, non avendo parte ricorrente in prime cure dedotto alcuna circostanza che possa ricondursi all’ipotesi prospettata dal Supremo Collegio nei termini già esposti.

3. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 6, posto che l’analisi condotta dalla Corte d’appello è assolutamente generica ed impersonale, avendo inoltre escluso apoditticamente ed a priori la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la grave vulnerabilità che caratterizza la situazione personale della ricorrente, contestualizzata nella situazione di forte tensione rappresentata dalle fonti allegate.

5. Nel secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della protezione speciale ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, come richiamato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, attesa l’impossibilità di rimpatriare la ricorrente a causa della situazione generale presente in *****, ove non le sarebbe garantito il pieno e libero godimento dei diritti umanitari.

6. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono inammissibili per difetto di specificità.

6.1. La ricorrente si limita a contestare la genericità del provvedimento impugnato senza specificare quali siano i profili in ordine ai quali la Corte d’appello avrebbe dovuto condurre un esame più accurato. Altrettanto generica si presenta la censura nella parte in cui deduce l’esistenza di una condizione di vulnerabilità in capo alla ricorrente, dal momento che non viene specificato in cosa consista questa vulnerabilità e quali pregiudizi potrebbe subire in caso di rimpatrio a cagione di tale condizione, con riferimento specifico alla lesione di un bene giuridico fondamentale della vita.

6.2. Ne consegue che in difetto di specificità, si preclude a questa Corte la possibilità di verificare la rilevanza e decisività della censura, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spere poiché l’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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