Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27340 del 07/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17983/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Gregorio VII 16 presso lo studio dell’avvocato Marchese Giovanni, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

nonché contro Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 12117/2019, ha rigettato il ricorso proposto da D.B., cittadino del *****, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 19/01/2018.

2. Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il Tribunale, in via preliminare, ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal richiedente.

4. Nel merito, ha escluso la credibilità del racconto posto a fondamento della domanda dal momento che il richiedente, oltre ad avere difficoltà nel collocare nel tempo il proprio orientamento sessuale, frutto della libera scelta di intrattenere rapporti sessuali a pagamento, non ha menzionato alcun percorso interiore di realizzazione di tale orientamento. Egli, infatti, non ha riferito alcuna difficoltà sperimentata personalmente nel vivere in un paese omofobo, mentre attribuisce alla mera circostanza di essere stato scoperto (circostanza riferitagli da un amico in condizioni che il ricorrente non dettaglia e non contestualizza) la scelta di partire urgentemente.

5. Anche le indagini avviate dalla polizia nei confronti del richiedente per il reato di omosessualità non possono ritenersi credibili posto che non emerge alcun invito a comparire o, più in generale, alcun atto indicativo dello svolgimento effettivo di indagini nei suoi confronti. Al riguardo, i documenti prodotti nel corso del giudizio, una lettera di presentazione alla stazione di polizia e la dichiarazione giurata del fratello, non possono ritenersi credibili. La prima a causa dell’erronea indicazione delle norme del Codice penale *****, delle modalità di compilazione del documento e del lessico utilizzato. La seconda perché priva di valutazione legale non potendo esserne verificata la provenienza.

6. Per tali ragioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b).

6.1. Altresì non ha ritenuto integrata alla diversa fattispecie di danno grave di cui all’art. 14, lett. c D.Lgs. cit., poiché le fonti internazionali consultate attestano che la zona di provenienza del ricorrente non è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di intensità tale da legittimare la protezione richiesta.

7. Da ultimo, è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari atteso che non si riscontrano indici di vulnerabilità a carico del ricorrente, il quale si è limitato a produrre documentazione inerente ad attività meramente formativa che non rappresenta un motivo sufficiente per accedere alla protezione umanitaria.

8. Avverso il presente provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. L’Amministrazione intimata si è costituita depositando controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione ai parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti in ragione del proprio orientamento sessuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale escluso la sussistenza di un concreto pericolo per il ricorrente di subire atti persecutori in caso di rimpatrio a cagione del proprio orientamento sessuale. Precisamente, il giudice del merito non ha tenuto conto dello sforzo compiuto dal ricorrente nel circostanziare al meglio la domanda e del fatto che eventuali reticenze e contraddizioni nella narrazione sono da ricollegarsi al senso del pudore ed alla vergogna. Dunque, doveva ritenersi fondato il timore di subire atti persecutori in caso di rimpatrio, tenuto conto che il ricorrente ha già subito persecuzioni e che in ***** l’omosessualità è punita penalmente.

10. Nel secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla patologia che affligge il ricorrente e dalla impossibilità per lo stesso di essere adeguatamente curato nel Paese di origine. Si osserva nel ricorso che nel corso del procedimento di merito (in data 24/01/2019), è stata depositata documentazione medica comprovante l’affezione da glaucoma di stadio 4 e la necessità di seguire una precisa terapia farmacologica.

11. Con il terzo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di un’analisi meramente intrinseca delle dichiarazioni rese dal ricorrente, senza tener conto delle fonti da quest’ultimo allegate e citate, le quali rilevano una situazione di violenza indiscriminata nel ***** tale da giustificare la protezione suddetta.

12. Nel quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nella sua precedente formulazione, applicabile ratione temporis, in relaziona all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice del merito escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente senza valutare tutte le allegazioni e produzioni documentali dismesse in atti, con particolare riferimento al pregiudizio al diritto alla salute che questo potrebbe subire in caso di un eventuale rimpatrio a cagione della patologia che lo affligge e dell’impossibilità di ricevere cure adeguate in *****.

13. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

13.1. Il Tribunale ha escluso la fondatezza del rischio persecutorio paventato dal ricorrente in forza della inattendibilità della vicenda narrata da quest’ultimo con riferimento tanto al suo orientamento sessuale, quanto alla circostanza che egli sarebbe indagato dalla polizia locale. Al riguardo, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato con riferimento all’iter logico-giuridico posto a fondamento del giudizio negativo credibilità.

13.2. Per contro, il ricorrente si è limitato a contestare, in modo del tutto generico, la credibilità della vicenda narrata e la fondatezza del rischio persecutorio paventato, facendo leva sulle difficoltà riscontrate nel raccontare fatti relativi alla sfera di intimità personale; difficoltà che consentirebbero di superare i dubbi espressi dal Tribunale in punto di credibilità.

13.3. Osserva la Corte, che le presenti argomentazioni difensive si limitano a prospettare una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente ed, in quanto tali, costituiscono una censura attinente al merito della controversia, inammissibile in tal sede. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che risulta insindacabile in presenza di una motivazione adeguata e comprensibile come nel caso di specie (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019).

14. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, non superano il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità.

14.1. Il ricorrente deduce di aver prodotto documentazione medica comprovante l’affezione da glaucoma di stadio 4, con conseguente impossibilità, in caso di degenerazione della patologia, di ricevere cure adeguate nel Paese di origine.

14.2. Rileva la Corte che nelle censure è presente un generico richiamo alla produzione della documentazione sanitaria ed alla circostanza di averla posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria, senza che tale asserzione sia accompagnata dall’indicazione specifica di avere prodotto la suddetta documentazione nel procedimento di merito, ovvero dalla riproduzione della parte di ricorso in cui essa è stata allegata e circostanziata. In assenza di un’indicazione puntuale, si preclude a questa Corte la possibilità di valutare la fondatezza della censura e, tenuto conto che il provvedimento impugnato in nessuna sua parte menziona la suddetta documentazione, verificare se il giudice del merito abbia effettivamente omesso di esaminarla ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Ne consegue che in difetto di specificità le due censure devono essere dichiarate inammissibili.

15. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che il ricorrente deduce genericamente l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa nel Paese di origine, senza produrre fonti informative atte a comprovare quanto dichiarato e superare le conclusioni del giudice del merito che risultano adeguatamente motivate alla luce di fonti internazionali precise ed aggiornate relative alla specifica zona di provenienza del ricorrente.

15.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, qualora il giudice del merito, come nel caso di specie, abbia reso note le fonti consultate, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria ha l’onere di indicare nel ricorso le fonti alternative che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. In mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 1, n. 7105/2021; Cass., Sez. 1, n. 22769/2020).

16. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese poiché il controricorso non ha un contenuto puntualmente riferibile alla controversia oggetto del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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