LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12375/2019 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in Potenza, in via Graminacci n. 18/E, presso lo studio dell’avv. L. Albano, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Status Rifugiato Salerno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Potenza, con decreto del 14 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da D.L., cittadino *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso D.L. prospettando tre motivi di doglianza. L’amministrazione statale ha resistito con controricorso e il PG ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati i restanti.
CONSIDERATO
che:
3. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione difetta della data di rilascio e, quindi, della sua certificazione, successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso alla luce del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte e’, pertanto, inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2021 ed a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021