Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27391 del 08/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 14841/2020 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato presso l’avv. Stefania Santilli, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con ordinanza emessa in data 20.3.2019, il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione proposta da M.R., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Con sentenza emessa il 18.11.19, la Corte territoriale respinse l’appello proposto dal M., osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili in quanto generiche, non chiare e contraddittorie in ordine alla vicenda narrata che, comunque, anche se credibile, non configurerebbe una fattispecie legittimante lo status di rifugiato; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria; quanto alla protezione umanitaria, non erano emerse condizioni individuali di vulnerabilità, considerando altresì che i lavori intrapresi non erano sufficienti per legittimare il permesso umanitario.

R.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. c), ed omesso esame dell’insussistenza della concreta possibilità di ottenere la tutela delle istituzioni del paese di provenienza.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 24 Cost., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione del contraddittorio sulle C.O.I., in quanto la motivazione della sentenza impugnata era priva di sostanziale motivazione, meramente apparente, non avendo la Corte d’appello assolto l’onere di cooperazione istruttoria circa la situazione socio-politica dell’area di provenienza del ricorrente, mentre dalle fonti indicate si desumeva la sussistenza in Bangladesh di una situazione d’instabilità ed insicurezza.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 6, per aver la Corte d’appello adottato una motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla ritenuta insussistenza di condizioni specifiche di vulnerabilità, omettendo di compiere la comparazione tra la condizione attuale del ricorrente e la situazione in cui egli verserebbe in caso di rimpatrio.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza. Al riguardo, va osservato che il secondo motivo denunzia la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’onere di cooperazione istruttoria, poiché la pronuncia sulla protezione sussidiaria ed umanitaria non è stata fondata sull’esame di specifiche fonti. In particolare, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia esaminato alcune fonti citate, relative a Human Right Watch e Refworld, senza però riportarne l’integrale contenuto.

Pertanto, la causa va rinviata alla pubblica udienza in ordine alla questione relativa all’omessa citazione delle fonti nel provvedimento impugnato e alla rilevanza dell’allegazione delle fonti pertinenti nel ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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