LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25338/2020 proposto da:
M.H., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Migliaccio, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D’APPELLO di PALEREMO, depositata il 25/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza del 25.2.2020, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta da H.H. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il gravame relativo al provvedimento della Commissione territoriale, osservando che: il Tribunale aveva correttamente pronunciato sulla protezione sussidiaria sulla base dei rapporti di AI e di un recente rapporto di Human EW, escludendola per l’insussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, date le attuali condizioni socio-economiche del paese di provenienza.
M.H. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c, non avendo la Corte d’appello posto a sostegno della pronuncia nessuna fonte informativa, in quanto non specifiche sul Bangladesh.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi in ordine ai presupposti della protezione umanitaria, non avendo la Corte d’appello esaminato la situazione generale della regione di provenienza del ricorrente e il suo grado d’integrazione in Italia, dato il percorso lavorativo avviato nel 2019, come comprovato dai documenti prodotti (unico e estratto-conto Inps).
Il collegio osserva che la causa va rinviata a nuovo ruolo, non risultando l’avviso al difensore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di comunicare l’avviso al difensore del ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021