LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14549-2019 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 8, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
AVINTEC COSTRUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/02/2019 in R.G. 2184/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
L’avv. M.E. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, di rigetto della domanda dell’avvocato ricorrente di pagamento di compensi professionali per l’attività svolta in favore della società controricorrente.
Resiste con controricorso AVINTEC Costruzione s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore.
CONSIDERATO
che:
I. Il primo motivo di ricorso contesta la nullità dell’ordinanza per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in quanto emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica invece che collegiale.
Il motivo è manifestamente fondato. Il Tribunale, adito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha infatti pronunziato l’ordinanza in composizione monocratica e non collegiale come espressamente previsto dal medesimo art. 14, comma 2, e “l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione” (v. Cass. n. 24754/2019).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti due motivi, motivi attinenti il merito del rigetto della domanda, che rispettivamente denunciano l’uno la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 1967 c.c., l’altro l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Bolzano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese relative al giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano che deciderà in composizione collegiale.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021