LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20141-2019 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELINA ANTONIETTA PICCIUTO;
– ricorrente –
contro
B. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO ARMINJON 5, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO GABRIELI, rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2259/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
D.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2259/2019. La Corte d’appello ha dichiarato tardivo il gravame proposto dall’appellante, affermando l’inoperatività dell’art. 327 c.p.c., comma 2, nel caso di specie, in quanto, trattandosi di nullità e non di inesistenza della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, l’appellante – dichiarato contumace in primo grado – non aveva dimostrato che il vizio gli aveva impedito di avere conoscenza del processo.
Resiste con controricorso la società B. & C. s.r.l..
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione degli artt. 115 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello “ravvisato la configurabilità di un’ipotesi di nullità, anziché di giuridica inesistenza della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, nel qualificare il vizio quale nullità e non quale inesistenza, ha applicato i criteri enunciati dalle sezioni unite di questa Corte (v. in particolare la pronuncia n. 14916/2016). Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la notificazione è stata effettuata a un indirizzo presso il quale l’agente postale non ha riscontrato l’irreperibilità del ricorrente, ma la temporanea assenza dello stesso, indirizzo rispetto al quale ha precisato che dalla prodotta visura della camera di commercio risultava che il titolare dell’impresa D.B., cancellata pochi mesi prima della notificazione dell’atto di citazione, era residente a quell’indirizzo.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere “attribuito valore probatorio alle informazioni contenute nel documento camerale”.
Il motivo è inammissibile. Viene contestato non il mancato esame di un fatto storico, ma la valutazione degli elementi di fatto (in particolare la visura della camera di commercio cui si è fatto cenno nel precedente motivo), valutazione che ha portato la Corte d’appello ad affermare la sussistenza di un collegamento tra il luogo in cui è avvenuta la notificazione e l’appellante oggi ricorrente, collegamento che esclude la configurabilità della inesistenza della notificazione.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%°) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021