LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33803-2019 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ALBERTO ZAINA;
– ricorrente –
contro
P.G., D.N.P., R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO IACOMINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1119/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
B.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 24 giugno 2019, n. 1119.
D.N.P., P.G. e R.D. hanno resistito con controricorso.
Con atto datato 20 aprile 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
L’atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto, non è stato notificato, a quanto risulta, alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse; l’atto perciò non risponde al requisito di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3, cosicché non può essere pronunciata l’estinzione del giudizio.
Mediante la dichiarazione di rinuncia, però, il ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del ricorso, cosicché il medesimo va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. n. 13923 del 2019).
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021