Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2740 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10478/2019 proposto da:

N.K., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO CESARINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 192/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 20.12.2016 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di N.K. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello il N. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 192/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione N.K. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, artt. 14 e 15, nonchè del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 4, 10 e 32, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di esercitare il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo, non rilevando che la decisione della Commissione territoriale era stata resa in violazione delle norme procedimentali relative alle modalità di audizione del richiedente asilo ed alla composizione dell’organo preposto alla valutazione della domanda.

La censura è infondata. A prescindere dalla rilevanza delle censure genericamente proposte dal ricorrente, si osserva che la stessa giurisprudenza richiamata nel motivo in esame evidenzia che il potere di disapplicazione è esercitabile dal giudice ordinario soltanto a condizione che l’atto amministrativo da disapplicare non costituisca l’oggetto diretto del sindacato del giudice stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 2987 del 06/08/1975, Rv. 377080 – 01; nei medesimi termini, cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 2244 del 06/02/2015, Rv. 634254, secondo la quale il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato soltanto “… nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicchè la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico”). Poichè nel caso specifico il giudizio verte tra un privato e la P.A. e ha ad oggetto la diretta impugnazione del provvedimento di rigetto emanato dalla Commissione territoriale, ai fini della valutazione della spettanza, in concreto, del diritto del richiedente alla protezione internazionale, è evidente che il provvedimento negativo della Commissione non costituisce l’antecedente logico, ma l’oggetto diretto del giudizio, per cui non v’è spazio per ipotizzarne la disapplicazione.

A ciò va aggiunto che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto. La cognizione del giudice ordinario, infatti, ha ad oggetto la spettanza del diritto soggettivo alla protezione invocato dallo straniero (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32045 dell’11/12/2018, in particolare pagg. 6 e ss., e Cass. Sez. U., Sentenza n. 32177 del 12/12/2018, in particolare pagg. 9 e ss.; nonchè Cass. Sez. U., Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118).

Ne consegue che in sede giurisdizionale si realizza la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti ed il giudice si pronuncia sul diritto soggettivo alla protezione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; nonchè Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, in particolare alle pagg. 12 e ss.), con conseguente irrilevanza delle eventuali nullità relative al procedimento svoltosi innanzi le commissioni territoriali.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale.

La censura è inammissibile.

Come riferito nella doglianza in esame, il N. aveva raccontato di avere un fratello maggiore che militava nel *****, il quale aveva molto insistito perchè il ricorrente si affiliasse a detto gruppo; che nel dicembre 2013 il ***** si era reso responsabile del rapimento di due stranieri; che dopo la morte del fratello, avvenuta nell'***** in un conflitto a fuoco con le forze governative, gli appartenenti al ***** avevano indicato il ricorrente come affiliato a gruppo; che quindi la polizia aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti e che lo aveva cercato a casa, consegnando l’atto ai suoi familiari. Il ricorrente quindi, avvisato, aveva avuto modo di fuggire sottraendosi all’arresto. Dalla sentenza impugnata emerge altresì che il N. aveva prodotto la copia di un atto di polizia e di una email, datata 28.9.2017 ed asseritamente proveniente dal suo avvocato nigeriano, che lo sconsigliava di far rientro in Patria per il pericolo di essere arrestato.

La Corte territoriale ha ritenuto la storia non credibile, evidenziando innanzitutto che il N. non aveva contestato specificamente, nell’atto di appello, la valutazione di inverosimiglianza del Tribunale, fondata sul rilievo che non appariva comprensibile il fatto che la polizia, non avendo trovato il ricorrente a casa, si fosse limitata a consegnare il mandato di arresto alla sorella, anzichè tentare di reperire il N. sul posto di lavoro (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Inoltre, il giudice di secondo grado ha affermato che il documento prodotto dal N. non costituiva un mandato di arresto, ma un atto interno di polizia, che non contiene l’indicazione di alcun destinatario, e sul cui possesso il richiedente non aveva saputo fornire spiegazioni plausibili. Infine, ha ritenuto non certa la paternità della email del 2017 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Questa articolata motivazione non viene in alcun modo attinta dal motivo in esame: il N. si limita infatti a ribadire la credibilità del proprio racconto, ma non si confronta in modo specifico con i singoli profili di inverosimiglianza evidenziati dal giudice di merito. Dal che deriva l’inammissibilità della censura.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe deciso in base alle C.O.I. contenute nel rapporto E.A.S.O. del 2017, mentre il più recente rapporto del Ministero degli Affari Esteri del 13.8.2018 evidenzierebbe una realtà del tutto diversa da quella ritenuta dal giudice di merito.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice bresciano avrebbe erroneamente omesso di ravvisare l’esistenza, in Nigeria, di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

La sentenza impugnata ricostruisce il contesto esistente in Nigeria sulla base di fonti informative adeguate ed aggiornate -in particolare, il rapporto E.A.S.O. del 2017- ed indica in modo specifico le informazioni da esse tratte (cfr. pagg. 8 e s. della sentenza). Il ricorrente richiama, per contro, un rapporto del Ministero degli Esteri del 2018, nonchè altre fonti informative dello stesso anno, senza tuttavia indicare in modo specifico per quali motivi, da dette fonti, emergerebbero evidenze idonee a dimostrare l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto, nel caso concreto, il giudice di merito. Sul punto, è opportuno ribadire il principio per cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Nel caso di specie era dunque onere del N. confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla Corte bresciana, incentrata in particolare sull’attività del ***** nella zona del delta del Niger. Il generico richiamo di fonti, ancorchè più aggiornate di quelle sulle quali il giudice di merito ha deciso, evidenzianti problemi relativi alla presenza di infiltrazioni del gruppo terroristico ***** nel nord della Nigeria, pericoli di attacchi contro gli stranieri nella zona del delta del Niger e persecuzioni ai danni dei cristiani, non si confronta specificamente con la valutazione svolta dal giudice di merito.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Anche se nella sentenza impugnata manca la valutazione comparativa della situazione di vita del richiedente, in Italia e nel Paese di origine, ai fini della verifica della lesione del nucleo essenziale dei suoi diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298), la doglianza non attinge in alcun modo tale profilo, essendosi il ricorrente limitato a proporre una contestazione assolutamente generica, priva di qualsiasi concreto riferimento, tanto al contesto del Paese di origine, quanto alla sua condizione soggettiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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