Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27401 del 08/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4907-2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

PAOLUCCI DE CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CUTONILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA SARDELLITTI;

– ricorrente –

contro

D.F.G.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza R.G. 2545/2018 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza proposta da C.G., e, in via di subordine, per il suo rigetto.

RILEVATO

che:

D.F.G. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, C.G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento di proprietà dell’attrice e sottostante a quello di proprietà del convenuto, sostenendo che quest’ultimo, con l’art. 2 dell’atto con cui aveva acquistato tale appartamento dalla D.F., aveva assunto l’obbligo ad eseguire, a sua cura e spese, interventi manutentivi alla terrazza antistante all’immobile oggetto della compravendita, nonché di provvedere anche alla ristrutturazione delle pareti perimetrali esterne di tabe immobile, obbligo non adempiuto;

il convenuto si costituì ed eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Roma;

il Tribunale di Teramo, con ordinanza datata 12 gennaio 2020 e pubblicata il 13 gennaio 2020, rigettò l’eccezione di incompetenza;

avverso detto provvedimento C.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza;

non ha svolto attività difensiva in questa sede D.F.G.;

il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per il suo rigetto.

CONSIDERATO

che:

in data anteriore alla fissata adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., a seguite di accordo transattivo tra le parti, procedimento di merito NRC 2545/2018 già pendente presso il Tribunale di Teramo, nell’ambito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata in questa sede;

pur se di tale ordinanza è stata depositata copia priva di attestazione di conformità all’originale, tuttavia, l’istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritta dal difensore del C. e alla quale risulta allegato il provvedimento del Tribunale di Teramo in parola, è sicuramente idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al proposto regolamento;

da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione;

alla luce delle ragioni sopra espresse, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza;

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; pur se il ricorso è stato preposto successivamente al 30 gennaio 2013, non deve farsi luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annue(e e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013): la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., ord., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord., 22 dicembre 2016, n. 26865; Cass. 11 settembre 2018, n. 21996, tutte non massimate).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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