LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24955/2019 proposto da:
D.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO RAPPRESENTATO DAL PROCURATORE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 239/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. D.G., cittadino del Mali, impugnava innanzi alla Corte d’appello di Torino il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato la domanda principale di protezione internazionale e quella subordinata protezione umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese a seguito della cattura ad opera di ribelli del Movimento nazionale di liberazione dell’Azawad, che lo avevano condotto in un campo militare da cui era riuscito a fuggire dopo sei giorni.
La Corte d’appello, con sentenza 6 febbraio 2019, n. 239, ha rigettato l’impugnazione.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Torino D.G. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente, seguendo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare sottolineando l’incoerenza e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese.
2) Il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), difetto di motivazione.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello fonda infatti l’affermazione della non ricorrenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, unicamente sul rapporto della Farnesina pubblicato sul sito *****, senza considerare i reports allegati nel giudizio di secondo grado dal ricorrente (in particolare i rapporti del 2018 di Human Rights Watch e di Amnesty International). Al riguardo del sito ***** va sottolineato che tale fonte di informazione, come già ritenuto da questa Corte, per gli scopi cui è destinata e per il pubblico cui si rivolge non può includersi nel novero delle fonti utilizzabili per i fini che qui rilevano o quanto meno non può esserlo da sola (Cass. 20334/2020 e Cass. 8819/2020).
3) L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, che denuncia il difetto di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.
4) Il quarto motivo fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per avere la Corte d’appello illegittimamente revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il motivo è inammissibile. Alla luce della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 4315 del 2020, va infatti affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito), “deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto a un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione” (così Cass. 16117/2020).
II. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Torino, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, dichiarato inammissibile il quarto; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021