LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27124/2019 proposto da:
A.A.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. R. PEREIRA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARCO GABRIELE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO QUESTURA DI ROMA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3965/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte;
RILEVATO
che:
Con sentenza del 13/6/2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da A.A.S.M. avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, di reiezione del ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 29 e 30, avverso il provvedimento del Questore di Roma, del 26/11/2015, not. il 17/1/2017, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadina italiana.
La Corte del merito ha disatteso la richiesta di audizione della teste F.; ha ritenuto di condividere le valutazioni ed argomentazioni, anche di carattere indiziario, che hanno indotto il Tribunale a ritenere fittizio il matrimonio dell’ A. e non provata l’effettiva convivenza. La Corte ha rilevato che erano vaghe ed imprecise le dichiarazioni della parte in ordine persino alla conoscenza del coniuge ed alla asserita convivenza tra i due, ha evidenziato che il matrimonio era avvenuto un mese dopo la conoscenza dell’ A. in Egitto, ove la F. si era recata in vacanza, che la coppia non aveva svolto attività lavorativa, né avevano avuto contatti dopo l’allontanamento, era risultato negativo il controllo del Commissariato di PS del 9/11/2013, avendo gli interessati lasciato l’appartamento ove si trovavano, né la parte aveva fornito alcuna prova di aver “regolarmente convissuto stabilmente” con la moglie. Ricorre avverso detta pronuncia A.A.S.M., sulla base di due mezzi.
Il Ministero non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 255 c.p.c.; sostiene che sarebbe stata pronunciata la decadenza dalla audizione della teste F., ex art. 255 c.p.c., in mancanza di specifica ordinanza ammissiva, ex art. 250 c.p.c..
Col secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla testimonianza della sig. F..
Il primo mezzo è del tutto eccentrico rispetto alla decisione impugnata, dato che la Corte d’appello ha motivato il convincimento della fittizietà del matrimonio tra il ricorrente e la F., valutati gli elementi probatori in atti, anche indiziari, come specificamente indicati, e in relazione a tale ratio decidendi non spiega alcuna incidenza la violazione in tesi denunciata (tra l’altro, si deve rilevare che l’art. 255 c.p.c. “Mancata comparizione dei testimoni” non prevede alcuna “decadenza” come indicata dalla parte).
Anche il secondo mezzo è inammissibile.
A riguardo, è sufficiente rilevare che l’inammissibilità del vizio di motivazione consegue alla ricorrenza nel caso della cd. “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., u.c. (ma si veda anche la stessa impostazione del motivo, che, lungi dal far valere un “fatto decisivo” si limita a prospettare che l’audizione della teste F. avrebbe “notevolmente attenuato in capo al giudicante” il dubbio sulla effettiva convivenza).
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; non v’e’ pronuncia sulle spese, essendo rimasto intimato il Ministero.
Trattandosi di causa esente per legge, non sussistono le condizioni per la debenza da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021