LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6621/2018 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Centrale Del Latte Italia Spa, in persona del legale rappresentante por tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Garavoglia Mario e Vulcano Maria Sonia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 284/2017 della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, depositata il 22/02/2017, udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla s.p.a Centrale del Latte d’Italia contro avviso di accertamento di omessa effettuazione di ritenute su contratti qualificati dall’Agenzia come di agenzia e dalla società come di trasporto;
2. la società resisteva con controricorso;
3. con atto del 20 luglio 2021, la società, richiamata l’istanza in data 7 giugno 2019, di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, e la documentazione prodotta a corredo di detta istanza, attestante l’avvenuta presentazione, in data 2 aprile 2019, di domanda di adesione alla definizione agevolata e l’avvenuto pagamento, in data 20 marzo 2019, della somma dovuta ai fini della definizione della lite, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;
5. considerato quanto precede, considerato che l’Agenzia delle entrate entro il termine di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite – ed anzi, ha essa stessa chiesto la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate – va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021