LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3689/2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in Roma, V.le Delle Milizie 22, presso lo studio dell’avvocato Del Vecchio Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Ionà Massimo;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud Spa,
– intimata –
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4055/2014 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
Premesso che:
1) S.A. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello di essa ricorrente avverso la decisione di primo grado, emessa il 26 settembre 2013, reiettiva del ricorso originario relativo ad avviso di liquidazione di imposta di registro in revoca di agevolazioni prima casa.
La CTR, in riferimento al testo dell’allora vigente D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005, ha evidenziato che, nella specie, la copia dell’atto di appello notificato non a mezzo di ufficiale giudiziario ma “a mezzo di raccomandata” non era stata “depositata” presso la segreteria della commissione provinciale essendo stata invece “soltanto spedita il 6 dicembre 2013”;
2) l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.
CONSIDERATO
che:
1) con il primo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto – risultante da documentazione in atti – che essa ricorrente aveva inviato presso la Commissione Provinciale di Roma una raccomandata e così “notificato presso la CTP il ricorso a mezzo posta perfezionando altresì gli adempimenti prescritti dalla norma”;
2) con il secondo motivo di ricorso viene dedotta “la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22” per avere la CTR omesso di “chiedere l’esibizione della documentazione contestata ossia la notifica del ricorso in appello alla CTP”;
3) con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e dell’art. 101 c.p.c., comma 2”. Sostiene la ricorrente che, “avendo il giudice sollevato in udienza una questione sollevabile d’ufficio, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio e provvedere ad assegnare alle parti un termine a difesa”;
4) con il quarto motivo di ricorso viene lamentato, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, che la CTR non avrebbe tenuto conto della necessità di “un’interpretazione restrittiva delle cause che possono giustificare una pronuncia di inammissibilità… così peraltro (essendosi) orientato il legislatore attuale abrogando (con D.Lgs. n. 175 del 2014) la norma invocata dal giudice del gravame”;
5) il primo motivo di ricorso con cui, al di là della rubrica, viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è fondato e va accolto. Gli altri motivi restano assorbiti.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 1, conv. mod. L. n. 248 del 2005 (applicabile ratione temporis ed abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014), dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d’inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione, stabiliva: “Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello della odierna ricorrente in ragione del fatto che la copia dell’atto di appello, notificato mediante raccomandata, era stata “soltanto spedita” alla segreteria della commissione tributaria di primo grado e non “depositata” nella suddetta segreteria.
Ha quindi inteso il termine legislativo “depositata” come riferibile, in via esclusiva, alla consegna materiale (della copia dell’atto di appello).
Al contrario, questa Corte, ha ripetutamente affermato che “Nel processo tributario il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado previsto, a pena d’inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso (così ordinanza n. 4423 del 2019; conforme a n. 24669 del 2015).
6) in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione;
7) il giudice del rinvio deciderà anche delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021