LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7973/2019 proposto da:
J.S., elettivamente domiciliato in Brescia, Via Frat.
Folonari n. 7, presso lo studio dell’avvocato Antonio Fascia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 348/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. J.S., cittadino del *****, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 348/2019, emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata il 26 febbraio 2019, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.
2. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, J.S. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto di non riconoscere all’istante nè la protezione sussidiaria, nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sebbene l’istante avesse dichiarato – sia alla Commissione territoriale che in giudizio di temere per la propria vita per essere stato un attivista politico, nel suo villaggio, a favore del partito di opposizione, per la nomina del capo villaggio.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. La Corte d’appello – sulla base di specifiche ed aggiornate fonti internazionali – ha rilevato che la caduta del precedente regime dittatoriale, instaurato dall’ex presidente Ja.Ya. e la leadership assunta dal nuovo presidente B.A. hanno ricondotto il Gambia ad una situazione di pieno rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e di ripristino della legalità, sicchè il timore del ricorrente di essere sottoposto a vessazioni senza possibilità di ottenere tutela non si palesa più attuale.
1.2.2. A fronte di tali motivate conclusioni della decisione impugnata il motivo di ricorso si limiti ad una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
1.2.3. Tali considerazioni inducono, altresì, ad escludere i presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – soprattutto in considerazione del sopra evidenziato mutamento del quadro socio politico del Gambia, connotato da una politica di rispetto dei diritti fondamentali, e nell’assenza, evidenziata dalla Corte ed incontestata in ricorso, di ulteriori profili di vulnerabilità del richiedente, giovane, in buona salute e che ha la sua famiglia in Gambia. Il motivo di ricorso, sul punto, è peraltro del tutto generico.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021