Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27517 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21985/2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Napoli, VIA SEGGIO DEL POPOLO 22, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DI MONDA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CTT NORD SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 894/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

G.S. agì per il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della figlia minore N.C. (di anni 3), che era stata investita da un autobus della Compagnia Pisana Trasporti mentre (elusa la sorveglianza della madre) attraversava un *****;

l’attore dedusse la responsabilità del conducente del veicolo investitore e convenne in giudizio la CCT Nord s.r.l. (già Compagnia Pisana Trasporti) e la sua assicuratrice per r.c.a. Allianz s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis;

entrambe le convenute si costituirono in giudizio contestando le richieste attoree;

il Tribunale di Pisa, rigettata la domanda di risarcimento iure hereditatis, accolse quella proposta iure proprio e liquidò all’attore la somma di 125.000,00 Euro (corrispondente all’importo già riscosso dal G. a titolo di acconto);

pronunciando sul gravame principale del G. e su quello incidentale proposto dalle due società appellate, la Corte di Appello di Firenze ha respinto il primo e ha accolto il secondo, rigettando integralmente le domande risarcitorie e condannando il G. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

in particolare, la Corte ha concluso che:

“il comportamento della piccola vittima abbia avuto una efficacia causale esclusiva per la causazione del sinistro e fu tale da portare a ritenere che il conducente dell’autobus abbia fatto tutto il possibile, in quelle circostanze di fatto e di luogo, per evitare il danno”;

“il rigetto dell’appello principale comporta l’accoglimento del terzo motivo di appello in via incidentale, con il quale si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto a favore del G. un danno iure proprio, nonostante non fosse stata ravvisata alcuna responsabilità in capo all’investitore”;

ha proposto ricorso per cassazione il G., affidandosi a tre motivi; ha resistito l’Allianz s.p.a. con controricorso, mentre la CCT Nord s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

la controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è improcedibile, in quanto le copie analogiche della sentenza impugnata e della relata di notifica della stessa (effettuata il 21.5.2019) depositate dal ricorrente difettano dell’asseverazione autografa – da parte del difensore del G. – della conformità agli originali digitali;

rilevato che tale asseverazione non risulta presente neppure nel fascicolo della controricorrente Allianz e considerato che la CTT (cui il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo PEC) è rimasta soltanto intimata, deve trovare applicazione il principio secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico-, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio” (Cass., S.U. n. 8312/2019; cfr. anche Cass. n. 2727/2021); alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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