Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27519 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui tre ricorsi separati iscritti al nrg. 2551/2019 proposti da:

D.B.F., D.B.D., D.B.A., e F.R., tutti e ciascuno rappresentati e difesi dall’Avvocato MARIA TERESA TORRICELLA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Cosenza, Pec: avv.mariateresatorricella.pec.giuf fre.it;

– ricorrenti –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO CAMPISE, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, in viale delle Milizie 38;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1809/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. D.B.A., F. e D. con F.R. convennero in giudizio, con atto di citazione del 6/9/2012, M.S. e l’Ina Assitalia, quale impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il loro congiunto D.B.R., terzo trasportato su un motociclo Ducati Monster, condotto da M.A., aveva perso la vita. Rappresentarono altresì che il veicolo sul quale il D.B. era terzo trasportato, al momento dell’incidente, era sprovvisto di copertura assicurativa.

Si costituì in giudizio la Generali Business Solutions S.p.A., quale procuratore delle società mandanti del gruppo Generali, che contestò le avverse deduzioni, asserendo, in via preliminare, che lo stesso D.B. era non terzo trasportato ma conducente del motociclo rimasto coinvolto nel sinistro ed eccepì la carenza di legittimazione passiva dell’Impresa designata dal Fondo di garanzia. Si costituirono altresì il M., la Axa Assicurazioni e la HDI Assicurazioni.

Nel corso del giudizio gli attori D.B. produssero una perizia tecnica di parte a firma del prof. H. che ricostruiva l’evento.

La causa fu altresì istruita con prove testimoniali e fu disposta una CTU. 2. All’esito il Tribunale adito, con sentenza n. 1652 del 2016, accolse la domanda, dichiarando che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al M. e condannò Generali Business Solutions S.p.A al risarcimento del danno alla persona in favore degli istanti.

Generali Italia SpA, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, propose appello, contestando, tra gli altri motivi, che il D.B. non fosse terzo trasportato) ma conducente del motociclo.

3. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1809 del 15/10/2018, ha accolto il gravame e per l’effetto ha rigettato l’originaria domanda,ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che, avendo agito i D.B. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, non fosse stata raggiunta alcuna certezza sulla dinamica del sinistro ed in particolare sul fatto che il D.B. fosse terzo trasportato e non anche conducente del veicolo, presupposto indefettibile per il riconoscimento del risarcimento ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141. La Corte territoriale ha vagliato gli elementi di prova acquisiti al giudizio, compresa la ricostruzione tentata dal Comandante dei Carabinieri D.V., giunto sui luoghi dopo il sinistro; ed ha concluso in senso perplesso circa la ricostruzione della dinamica del medesimo, specie in ordine all’identificazione del conducente.

4. Avverso la sentenza D.B.F., D.B.A. e F.R. nonché D.B.D. hanno proposto tre distinti ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato a tre motivi. Ha resistito Generali Italia SpA, già Ina Assitalia SpA quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con distinti controricorsi.

5. La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale Generali Italia SpA ed i ricorrenti hanno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per vizio radicale della stessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 4 e 5, per motivazione apparente e/o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; emessa e/o insufficiente motivazione ed erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie. I ricorrenti evidenziano che l’analisi delle risultanze testimoniali svolta dal giudice d’appello sia viziata e parziale, non essendo stati valutati correttamente e pienamente gli elementi di conoscenza portati da ciascun testimone. In particolare viene censurata la sentenza nella parte in cui si sarebbe discostata dalle risultanze di quanto verbalizzato dal comandante della stazione dei Carabinieri D.V. nonostante il valore fidefaciente di quanto dal medesimo verbalizzato.

2. Con il secondo motivo di ricorso – nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata ed erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie – i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e non anche sulla perizia del CTP di parte prof. H.E., il quale solo avrebbe posto a base della propria perizia la documentazione fotografica effettuata dai carabinieri e l’esame di tutti gli elementi di causa per giungere ad una conclusione opposta rispetto a quella raggiunta dal CTU.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, per motivazione apparente e/o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata ed erronea valutazione di alcune risultanze probatorie. I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la medesima avrebbe dato atto della mancanza, agli atti del giudizio, della suddetta consulenza di parte H., nonostante la stessa fosse stata prodotta fin dal primo grado del giudizio.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare una prova essenziale e, una volta avvedutasi della pretesa mancanza in atti della CTP H., avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per il recupero dell’atto la cui lettura avrebbe condotto ad una diversa e migliore decisione. Ciò sarebbe particolarmente grave in ragione del fatto che il fascicolo di parte non era mai stato ritirato e che, in casi di questo genere, non poteva certo gravare sulla parte la conseguenza del mancato reperimento del fascicolo, traducendosi l’omessa valutazione in un vizio di motivazione. A sostegno del motivo i ricorrenti menzionano il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “qualora non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte il giudice non può rigettare una domanda o un’eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria. Solo in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cass., L, n. 12369/2014).

1-3 I motivi sono tutti inammissibili)sia in quanto denunciano vizi motivazionali non più rilevabili (insufficiente e contraddittoria motivazione) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attualmente vigente) sia in quanto, in ogni caso, evocano un riesame dei fatti e delle prove in ordine alla qualità del D.B. quale terzo trasportato. Il primo motivo censura, infatti, l’apprezzamento delle prove testimoniali, il secondo ed il terzo contestano che la Corte territoriale abbia omesso di considerare le risultanze della perizia di parte H., la quale, peraltro, è stata considerata dalla Corte attraverso le note critiche svolte dal CTP alla consulenza d’ufficio. Nessuno dei motivi deduce un vizio di sussunzione i ma tutti si muovono sul piano dell’apprezzamento di circostanze di fatto e di valutazione delle prove.

Ad abundantiam si osserva che la sentenza impugnata ha riformato quella di primo grado dopo lunga ed attenta analisi dei fatti ed all’esito di un percorso logico-giuridico che non presta il fianco ad alcuna censura, sia in ordine alla valenzaò non fidefaciente del verbale dei carabinieri, i quali non avevano assistito al sinistro ma semplicemente tentato una ricostruzione a posteriori sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, sia in ordine alla pretesa pretermissione della consulenza tecnica di parte.

4. Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti, in solido, a pagare in favore della parte resistente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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