Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27520 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3732/2019 proposto da:

M.G., in proprio e in qualità di erede di D.F.B., rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FULCO, e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TIRRITO, pec:

salvatore.fulco.avvocaticl.legalmail.it;

tirrito.pec.bftassociati.it;

– ricorrente –

contro

S.V.G., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ANZALDI e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, pec: sergio.anzaldi.legalmail.it, patriziabarlettelli.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ ASSICURAZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 719/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. D.F.B., M.G., D.F.M. e D.F.C.I., congiunti di D.F.G.D., convennero in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta S.V.G. e la Allianz Assicurazioni SpA chiedendone la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, deceduto il *****, a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale n. ***** allorché, mentre era alla guida di un motociclo Yamaha, era entrato in collisione con l’autovettura BMW condotta e di proprietà di S.V.G., che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia.

I convenuti si costituirono eccependo, tra le altre cose, che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi del defunto D.F., come acclarato nel corso di un procedimento penale azionato nei confronti del S. e definito con ordinanza di archiviazione.

2. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 414 del 12/5/2012, rigettò le domande, ritenendo che, sulla base degli elementi di prova acquisiti, l’unico responsabile del sinistro fosse D.F.G. per avere questi sorpassato a velocità assai elevata, in prossimità di una intersezione e al di fuori della sua corsia di pertinenza, i veicoli che lo precedevano, venendo in collisione con l’autovettura condotta dal S. allorquando quest’ultima era in fase di ultimazione di una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella relativa carreggiata.

3. La Corte d’Appello di Caltanissetta, adita dai soccombenti, con sentenza n. 719 del 12/11/2018, ha rigettato l’appello, confermando l’accertamento della esclusiva responsabilità di D.F.G. nella produzione del sinistro, il quale aveva superato a velocità assai elevata (135 Km/h) i veicoli incolonnati ed aveva impattato violentemente con l’autovettura condotta dal S. quando questi aveva pressoché completato la svolta a sinistra. La Corte territoriale ha altresì affermato che il S. non aveva alcun obbligo di controllare continuamente, attraverso lo specchietto retrovisore, il sopraggiungere di veicoli da tergo, potendo egli fare affidamento sull’osservanza, da parte dei veicoli medesimi, del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni. Qualunque fosse poi la velocità di guida della moto il sinistro si era verificato per la condotta complessivamente imprudente del D.F., essendo peraltro irrilevante che il medesimo fosse in possesso del titolo abilitativo alla guida.

4. Avverso la sentenza M.G., in proprio e nella qualità di erede di D.F.B. (genitore del defunto D.F.G.), ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito S.V.G. con controricorso.

5. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 154 C.d.S., n. 1, lett. a, circa la responsabilità dell’incidente per chi, dovendo effettuare un cambio di direzione svolta a sinistra – deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e per far ciò deve guardare nello specchietto retrovisore per accertarsi che non vengano mezzi da tergo – la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia esonerato il S. dall’obbligo di controllare le posizioni dei veicoli provenienti da tergo con gli appositi specchietti retrovisori. Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe violato l’art. 154, comma 1, lett. a) nel ritenere che il S., una volta intrapresa la manovra di svolta a sinistra e trovandosi nella fase di ultimazione della stessa, non avesse l’obbligo di controllare continuamente, attraverso lo specchietto retrovisore, il sopraggiungere di veicoli da tergo, potendo egli fare affidamento sull’osservanza da parte dei medesimi del divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni. L’assunto contrasterebbe, appunto, con l’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a e con le prove testimoniali acquisite in giudizio) dalle quali avrebbe dovuto desumersi che la manovra di sorpasso del motociclo fosse iniziata prima che il S. iniziasse la manovra di svolta a sinistra,di guisa che incombeva sul medesimo l’obbligo di controllare se provenissero mezzi, oltre che dalla opposta corsia, anche da tergo. La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto affermare che, qualora il S. avesse continuamente controllato ciò che avveniva sulla corsia durante la manovra di svolta a sinistra, avrebbe certamente desistito dal compierla o dal continuarla in presenza di un pericolo di collisione. Sulla priorità, per il C.d.S., della manovra di sorpasso rispetto a quella di svolta a sinistra si sarebbe formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

1.1 Il motivo è inammissibile, perché non è correlato alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale non ha affatto inteso esonerare il conducente dell’autovettura – che si era apprestato alla svolta a sinistra – dall’obbligo di controllare, non solo la provenienza di veicoli dall’opposta corsia di marcia, ma anche di quelli provenienti da tergo, ma ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, che limita l’obbligo di controllo alla fase di inizio della svolta a sinistra, ritenendo che, nella fase di effettuazione della manovra stessa e, a fortiori di completamento della medesima, il conducente non possa distrarre l’attenzione dal proprio campo visivo. Si veda sul punto la pronuncia di Cass., 3, n. 4402 del 4/3/2004 secondo la quale “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo a norma dell’art. 104 previgente C.d.S., comma 9, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l’obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso – con la precisazione che l’obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo”.

La Corte d’Appello ha infatti motivatamente accertato, sulla base delle prove acquisite, che la manovra di svolta a sinistra era stata condotta in modo regolare, a bassa velocità e con tutte le precauzioni del caso e che, nel momento in cui essa era iniziata, non vi era alcun veicolo proveniente da tergo al quale dare la precedenza, essendosi il motociclo palesato all’improvviso, a velocità elevatissima, quando la manovra a sinistra era in via di completamento ed il conducente poteva fare affidamento sull’osservanza da parte di chi proveniva da tergo del divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 140,143,145 e 154C.d.S., sul rilievo che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione che l’autovettura del S. si era fermata ed aveva effettuato la svolta a sinistra, non in corrispondenza della linea di mezzeria della strada *****, ma all’inizio della carreggiata. In particolare la sentenza sarebbe in contrasto con l’art. 154 C.d.S., n. 3, lett. b), che impone di “accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta al centro dell’intersezione”. Ad avviso dei ricorrenti, risultando il centro dell’intersezione diversi metri oltre il punto d’urto, doveva desumersi che, a parità di altre condizioni, qualora il conducente della BMW avesse effettuato la svolta rispettando il centro dell’intersezione, il motociclista avrebbe potuto completare il sorpasso della vettura senza venirvi in collisione.

2.1 Il motivo è inammissibile, perché la sentenza ha accertato in punto di fatto, e alla stregua delle prove testimoniali raccolte in giudizio, che la manovra era iniziata “in corrispondenza dell’intersezione” a confutazione della tesi degli appellanti (si veda a pag. 11, seconda riga della sentenza), sicché anche questo motivo appare del tutto privo di correlazione con la ratio decidendi o comunque attinge valutazioni di merito qui incensurabili.

3. Con il terzo motivo di ricorso – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa la valutazione dell’accertamento della velocità del ciclomotore essenziale ai fini del giudizio sulla responsabilità – i ricorrenti contestano in punto di fatto la ricostruzione effettuata dal CTU sulla velocità tenuta da D.F.G. e la statuizione di irrilevanza della suddetta velocità “restando il fatto che, qualunque fosse la velocità della moto, in ogni caso certamente elevata, il sinistro ebbe a verificarsi per la condotta, nel suo complesso gravemente imprudente, del D.F. medesimo”.

4. Con il quarto motivo – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa la valutazione del sorpasso del D.F. e relativa responsabilità – i ricorrenti tornano a censurare il capo di sentenza che ha svalutato l’elemento della velocità per affermare che, in ogni caso, qualunque fosse la velocità della moto, il sinistro ebbe a verificarsi per la condotta gravemente imprudente del D.F..

3-4 Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per plurimi e distinti profili. Innanzitutto in quanto i ricorrenti invocano vizi motivazionali di insufficiente e contraddittoria motivazione, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, ha espunto dal novero dei vizi motivazionali. In secondo luogo i ricorrenti, nel riproporre gli argomenti già spesi nei gradi di merito secondo i quali la velocità del motociclo si sarebbe attestata sui 70 km/h, non deducono un vizio di sussunzione ma evocano una diversa e più appagante ricostruzione dei fatti e delle prove, del tutto al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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