LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6159/2019 proposto da:
BEEPS RENT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE PETRELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AXA MPS Assicurazioni Danni SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO, 72, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO VALENTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14385/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.
FATTI DI CAUSA
1. La società Beep Rent s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 14385/18, dell’11 luglio 2018, del Tribunale di Roma, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 35233/17, del Giudice di pace di Roma così provvedeva.
Essa, in particolare, ha confermato il rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente contro la società Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.a. e P.P., volta a conseguire la corresponsione della somma pari al costo dell’avvenuto noleggio, al P., di una vettura sostitutiva, noleggio resosi necessario all’esito di un sinistro stradale avvenuto sulla tangenziale est del Comune di *****, in data *****, cagionato da un autocarro di proprietà della società Nuova Scali S.r.l., assicurata per la “RCA” con la società Unipolsai Assicurazioni S.p.a..
2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio spettante al P., nei confronti del proprio assicuratore Axa Assicurazioni, in conseguenza del sinistro suddetto (allorché la vettura del primo fu tamponata dal furgone della Nuova Scali), nonché di avere adito il Giudice di pace capitolino per conseguire il pagamento, oltre che della somma corrisposta dal cedente il credito per il noleggio, per quattro giorni, di un veicolo sostitutivo di quello incidentato, anche delle spese da essa Beep Rent anticipate al proprio legale, chiedendo, dunque, la condanna dei convenuti a pagare l’importo complessivo di Euro 490,00.
Rigettata dal primo giudice la domanda, nella contumacia del P., per difetto di prova in ordine alla necessità del noleggio, il gravame all’uopo esperito dall’attrice soccombente veniva, del pari, respinto dal giudice di appello.
3. Avverso la sentenza del Tribunale romano ricorre per cassazione la società Beep Rent.
3.1. La ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che entrambi i giudici di merito abbiano disatteso la sua richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Nuova Scali, ancorché il responsabile del sinistro sia contraddittore necessario, ai sensi dell’art. 149 cod. assicurazioni, in caso di esperimento della procedura di risarcimento diretto.
3.2. La società Beep Rent si duole, inoltre, del fatto che la domanda sia stata rigettata per mancanza di prova sulla necessità del noleggio, e ciò sebbene parte attrice “sia nell’atto di citazione sia nel verbale dell’unica udienza avesse chiesto di provare la necessità del noleggio, sia a mezzo di interrogatorio formale sia a mezzo di prova testimoniale”.
3.3. Viene, poi, dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata “per mancanza o insufficiente motivazione circa punti decisivi”, lamentando che “le prove documentali offerte non sono state ritenute sufficienti e le prove orali non sono state ritenute ammissibili”.
3.4. Infine, la ricorrente denuncia “l’illegittimità della sentenza appellata nel punto in cui rigetta la domanda e condanna parte attrice alle spese di lite”, giacché, permettendo l’espletamento delle prove orali sarà possibile pervenire all’annullamento della sentenza, all’accoglimento della domanda e, quindi, al pagamento delle spese.
4. La società Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.a. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.
Preliminarmente, la controricorrente rileva come la società Axa Assicurazioni S.p.a. fosse stata erroneamente evocata in giudizio, spettando solo ad essa Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.a. la legittimazione a contraddire in relazione alla domanda di Beep Rent; nondimeno, la comune appartenenza delle due società al medesimo gruppo societario – oltre a ragioni di economia processuale – l’avrebbero indotta a costituirsi in giudizio, rinunciando ad eccepire il difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto in giudizio.
Ciò premesso, secondo la controricorrente, l’avversaria impugnazione sarebbe inammissibile, in quanto non autosufficiente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), oltre che priva di specificità, non individuando quali parti della sentenza impugnata siano da cassare.
In ogni caso, i motivi sarebbero non fondati, giacché Beep Rent non avrebbe mai formulato richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro, né in primo grado né in appello, ed inoltre perché la prova per testi richiesta in relazione alla dimostrazione della necessità del noleggio del veicolo sostitutivo è stata ritenuta “generica” dal Tribunale, e ciò in quanto “manca nella narrazione dell’allegazione dei fatti ogni riferimento concreto storico-fattuale a detta necessità”, quali l’indicazione del “tipo e luogo di lavoro”, ovvero le “necessità familiari” che richiedevano “l’uso di un’auto alternativa”, donde l’inammissibilità dei capitoli; del pari inammissibile è stata ritenuta la prova per interpello del P., in quanto “soggetto direttamente interessato all’esito della causa”.
5. Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Invero, a tale esito potrebbe già condurre la strutturazione – a tacer d’altro, assai singolare – del presente atto di impugnazione.
Esso, infatti, sebbene rechi nel suo “incipit” la denominazione “ricorso” (che si specifica proposto “avverso e per l’annullamento della sentenza n. 14385/18 pubblicata l’11/07/2018 dal Tribunale di Roma”), si snoda nella richiesta, formulata da “parte appellante”, che sia “dichiarata la nullità del procedimento e delle sentenze in esso emesse”, ed in particolare che la riforma investa l’affermazione secondo cui “parte attrice nel caso di specie non prova alcunché in riferimento alla necessità ed esigenze particolari che hanno indotto parte cedente al noleggio stesso”, affermazione da riformarsi “secondo quanto risulterà all’esito delle prove orali che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ammettere ed espletare”. Di conseguenza, “parte appellante” ha chiesto che “la sentenza impugnata venga modificata laddove, nel dispositivo, rigetta la sua domanda e la condanna alle spese”.
Infine, nelle conclusioni del presente atto di impugnazione si richiede a questa Corte di annullare “le sentenze impugnate” (come se il suo potere rescindente dovesse investirle entrambe, in spregio alla natura “sostitutiva” della sentenza di appello) e di “rimettere la causa innanzi al giudice di merito per la rinnovazione del processo”.
6.2. In disparte tali rilievi (e con essi quelli relativi sia al difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, soprattutto in relazione alla mancata esplicitazione dei capitoli sui quale avrebbe dovuto vertere la prova per interpello e testi, sia al carattere fattuale di tutte le censure formulate), il ricorso risulta in ogni caso inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale, essendovi in atti – in un foglio non numerato e unito al ricorso, in assenza di timbro di congiunzione – un “mandato a proporre appello” che appare difficilmente riconducibile alla previsione di cui all’art. 365 c.p.c..
Deve, quindi, farsi applicazione di quanto affermato da questa Corte, con riferimento alla procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ovvero che difetta il requisito della specialità allorché il mandato sia caratterizzato dall’uso di “espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali” (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, ord. 20 gennaio 2021, n. 905, Rv. 660201-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 63, ord. 28 luglio 2020, n. 16040, Rv. 658752-01; Cass. Sez. 1, ord. 18 febbraio 2020, n. 4069, Rv. 657063-01).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dovendo, però, essere poste a carico dell’Avv. Michele Petrella, proprio perché il medesimo ha operato in difetto di procura speciale, sicché l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (Cass. Sez. Un., sent. 10 maggio 2006, n. 10706, Rv. 589872-01; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2019, n. 14474, Rv. 653941-01).
8. A carico dello stesso difensore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 19 agosto 2020, n. 17317, Rv. 658641-01) sussiste, infine, l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Michele Petrella a rifondere, alla società Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 700,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del predetto Michele Petrella, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021