Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27532 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11305-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1407/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

S.A., nato in Bangladesh, impugnò con ricorso depositato il 15/10/2019 la decisione della Commissione Territoriale in data 8/7/2019, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale, in quanto reiterata senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Il Tribunale ha respinto il ricorso perché infondato. Dopo avere dato atto che il ricorrente – così come rilevato dalla Commissione – non aveva addotto nuovi elementi in merito alla sua condizione personale o alla situazione del Paese di origine, ma aveva solo dichiarato di voler produrre nuovi documenti, senza poi provvedervi, per quanto interessa ancora, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della “protezione speciale” e dei “permessi speciali” introdotti dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018 – applicabile in quanto l’istanza reiterata era stata proposta dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni – .

In particolare, ha affermato che non ricorreva la violazione del principio non refoulement, che non erano emersi elementi idonei a giustificare l’accoglimento della relativa domanda, anche alla luce dell’assenza o assoluta genericità di allegazioni, ed ha escluso che fosse stata prova l’integrazione in Italia avendo il ricorrente prodotto documentazione relativa ad attività lavorativa svolta in maniera intermittente tra il ***** ed il *****; che non sussistevano nemmeno le condizioni di vulnerabilità personale e di integrazione sociale in Italia che avrebbero consentito il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 T.U.I. abrogato, come intrepretato dalla Corte di legittimità.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare ed assorbente va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (Cass. Sez. U. n. 15177 del 2021).

Invero, come hanno affermato le Sezioni Unite con l’anzidetta sentenza “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente.”

Resta assorbito l’esame del motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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