Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27533 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 646-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

L.R.M.R., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3507/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 18 (notificata il 28) ottobre 2019, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado di irripetibilità da L.R.M.R. della somma di Euro 26.573,10, a titolo di indebito pagamento della pensione alla medesima per il periodo 1 gennaio 2007 30 novembre 2012, per tardività del ricorso in appello (depositato il 29 novembre 2016), oltre i trenta giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale (il 10 giugno 2016);

2. essa riteneva l’indicazione del nome della via del domicilio eletto dal difensore dell’Inps (avv. Simona Miglio), in ***** (anziché *****) ***** a mani di F.E., quale mero errore materiale, per la documentazione dell’organigramma della sede provinciale dell’Inps, dal quale risultava l’adibizione dell’impiegata F.E. alla gestione ricorsi/ufficio legale ivi, senza contestazione del documento dall’Istituto nella prima difesa utile;

3. con atto notificato il *****, l’Istituto ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la pensionata resisteva con controricorso;

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 170,285,326 c.p.c., per indicazione nella relata di notificazione della sentenza di primo grado di un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio, inidonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. questa Corte ha recentemente ribadito, nella sua più autorevole composizione, che, a garanzia del diritto di difesa della parte attinta dalla notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione di opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, debba essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario: sicché, essa deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20866);

3.1. nel caso di specie, la notificazione della sentenza non è stata effettuata all’Inps, a norma del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., presso il domicilio eletto in *****, sede dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Inps (come risulta dal terz’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), bensì in quello diverso di ***** 29, sede provinciale dell’Inps, a mani di F.E., sia pure impiegata adibita alla gestione ricorsi/ufficio legale (secondo l’organigramma dell’Istituto verificato al primo periodo di pg. 3 della sentenza);

3.2. come ancora recentemente confermato in fattispecie analoga pure riguardante l’Inps, occorre rilevare che, “secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sola mancata indicazione del procuratore costituito di un ente complesso (cfr. ordinanza n. 14054 del 08/07/2016) è vizio idoneo a far venir meno la ritualità della notifica avvenuta nel domicilio eletto. A maggiore ragione quindi (come pure già indicato da questa Corte n. 15969/2017) deve ritenersi irritualmente effettuata, e pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata in un luogo diverso da quello indicato e non a mani del procuratore. Ciò in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse, con assetti organizzativi diversi, in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, tale forma di notificazione non assicura che la sentenza giunga tempestivamente a conoscenza del rappresentante processuale della parte” (Cass. 9 luglio 2020, n. 14511);

3.3. né può nella specie essere ravvisato, come opinato dalla Corte territoriale, un “mero errore materiale nella redazione della relata” (così all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), siccome atto pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso, a meno che dallo stesso atto esso non emerga in modo evidente, ricorrente nel ben diverso caso di indicazione di una data inesistente o anteriore a quella di formazione dell’atto notificato o non ancora maturata (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1123; Cass. 21 marzo 2019, n. 8082);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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