Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27539 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38629-2019 proposto da:

ISTITUTO REGIONALE per il CREDITO alla COOPERAZIONE IRCAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PENSABENE LIONTI;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FERRANTE rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DUCA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 471 del 2019, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 1676 del 2017 pronunziata dal locale Tribunale, ha dichiarato il diritto di A.E. all’inquadramento di quest’ultimo nel IV livello del Regolamento dell’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (d’ora innanzi I.R.C.A.C.) a decorrere dal 17 settembre 2010, con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive e della connessa contribuzione previdenziale;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, l’I.R.C.A.C., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, A.E.;

stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, allegandosi, altresì, l’irriducibile contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

con il secondo motivo si allega ancora l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al compendio probatorio relativo alle mansioni espletare;

entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, devono dichiararsi inammissibili;

giova evidenziare, al riguardo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso assetto della posizione dell’ A. ed alle mansioni dal medesimo espletate, in particolare con riguardo all’assunzione della responsabilità operativa ed organizzativa dell’Ufficio Amministrativo, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) clic si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

d’altro canto, come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “tatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Le spese seguono la soccombenza, mentre vi sono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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