LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sez. –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20345/2020 proposto da:
COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZIN, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASALE MONFERRATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO BRUTI LIBERATI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, depositata il 22 febbraio 2020.
2. Resiste con controricorso il Comune di Casale Monferrato.
3. La sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato nullo il provvedimento emesso dal presidente della Coutenza in data 20 luglio 2017 (n. 1/2017) a seguito della sentenza n. 96/2017 del medesimo TSAP, che, in sede rescissoria conseguente a revocazione, aveva accolto il ricorso del Comune di Casale Monferrato contro l’ordinanza n. 1/2013, adottata dalla Coutenza il 17 dicembre 2013. Con il provvedimento n. 1/2017 la Coutenza, a conferma dell’ordinanza n. 1/2013, ha nuovamente ordinato, per ragioni di polizia idraulica, la demolizione del muraglione di contenimento realizzato sull’area demaniale adiacente all’ex stabilimento Eternit non a confine, ma sulla strada alzaia in sponda destra del Canale *****, muro necessario per confinare, a sigillatura, un’area contaminata sotterranea contenente detriti di manufatti con amianto.
La sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha ritenuto illegittima l’ordinanza della Coutenza n. 1/2017, riguardando essa un intervento che, pur ricadendo nell’area demaniale affidata ad essa, rimane sottratto ratione materiae alle competenze della gestrice dei canali demaniali regionali, atteso che il rinvenimento dell’amianto rendeva improcrastinabile un intervento di messa in sicurezza dell’area inquinata, costituente Sito di Interesse Nazionale, intervento ordinato dalla Conferenza di servizi del 19 dicembre 2012 e di competenza specifica del Ministero dell’Ambiente, rimanendo perciò lo Coutenza priva di poteri al riguardo. La sentenza n. 24/2020 ha inoltre considerato l’ordinanza della Coutenza n. 1/2017 nulla, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies, per violazione o perlomeno elusione del giudicato, in riferimento alla sentenza n. 96/2017 del medesimo TSAP, avendo con essa la medesima Coutenza riesercitato i poteri di compito di polizia idraulica di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368, ed al T.U. 25 luglio 1904, n. 523, per ordinare nuovamente la sospensione dei lavori di messa in sicurezza e la demolizione delle opere, contravvenendo al giudicato che aveva determinato la concentrazione della potestà decisoria in capo al Ministero dell’Ambiente. Dalla sentenza n. 96/2017 si traeva l’accertamento che il Comune di Casale Monferrato, nel realizzare il muro in “posizione avanzata sulla strada alzaia”, non aveva travalicato le competenze della Coutenza, prevalendo le esigenze del ripristino ambientale, a salvaguardia della salute, rispetto alle esigenze di polizia idraulica o di salvaguardia del vincolo di inedificabilità assoluta presso l’alveo. L’ordinanza n. 1/2017 adottata dalla Coutenza era perciò affetta dai medesimi vizi che affliggevano la precedente ordinanza n. 1/2013, dichiarata illegittima e annullata dalla sentenza n. 96/2017 del medesimo TSAP.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
5. Il primo motivo del ricorso della Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga denuncia la violazione della L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 12 e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 2, lett. e), nonché di una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1978, ed ancora la falsa applicazione della L.R. n. 21 del 1999, art. 42, per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche inquadrato la Coutenza come soggetto delegato dalla Regione Piemonte alla gestione dei canali ed a questa sottordinato, mentre la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga è subentrata al Ministero delle Finanze dal 1983 nella gestione dei canali demaniali di irrigazione. Questo profilo, a dire della ricorrente, era stato illustrato anche nella comparsa conclusionale del 14 novembre 2019, con riguardo alla quale, perciò, si formula autonoma censura rubricata come numero 1-bis, per l’omesso esame dell’atto all’interno della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la insussistenza della violazione del giudicato esterno contenuto nella sentenza n. 96/2017 del TSAP e la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies. Si assume che il giudicato pregresso atteneva alla violazione delle distanze e non faceva riferimento all’invasione della strada alzaia che corre sulla sponda del Canale *****. Il secondo motivo, che si diffonde da pagina 14 a pagina 26 del ricorso, verte inoltre sul decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 novembre 2007, nonché su ulteriori documenti ministeriali e dell’amministrazione comunale, chiedendo altresì un riesame della idoneità dei provvedimenti adottati a perseguire le rappresentate esigenze pubblicistiche.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di un giudicato esterno costituito dalla sentenza 5 aprile 2002, n. 456/2002, della Corte d’appello di Torino, che, su domanda della Coutenza, aveva condannato il Fallimento ***** s.p.a. alla demolizione del muro realizzato in occupazione della sponda destra del Canale *****.
Il quarto motivo di ricorso censura l’eccesso di potere per avere la sentenza impugnata operato un giudizio di prevalenza del ripristino ambientale sulla destinazione del canale demaniale, con violazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 2, lett. e), R.D. 8 maggio 1904, n. 368, art. 133, T.U. 25 luglio 1904, n. 523, art. 93, ed ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 14-ter comma 6 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006,. art. 252, comma 6.
6. I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perché connessi e accomunati da profili di inammissibilità per carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, rivelandosi comunque altrimenti infondati.
6.1. L’effetto di giudicato che la sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha attribuito – con interpretazione che non merita censure – alla sentenza n. 96/2017 del medesimo TSAP consiste nella statuizione secondo cui l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) dell’area demaniale adiacente all’ex stabilimento Eternit, con riguardo particolare al muro realizzato sulla strada alzaia in sponda destra del Canale *****, giacché area inclusa in un sito di interesse nazionale (S.I.N.), rimane assoggettato alla competenza esclusiva del Ministero dell’ambiente, la cui autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, comma 6, sostituisce “le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente”. A nulla rileva, pertanto, che l’intervento ricada in area gestita dal consorzio di Coutenza Canal Lanza, Mellana e Roggia Fuga, giacché la competenza di quest’ultimo è assorbita e superata dall’autorizzazione del Ministero dell’ambiente.
Il giudicato formatosi alla stregua della sentenza n. 96/2017 del TSAP, con l’annullamento dell’ordinanza n. 1/2013 della Coutenza, verteva, dunque, sull’accertata incompetenza dell’organo che la aveva adottata e sulla declaratoria della competenza del Ministero dell’ambiente, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 252, in ordine alle procedure di bonifica. La sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oggetto del ricorso in esame, ha conseguentemente dichiarato nullo il provvedimento emesso dal presidente della Coutenza n. 1/2017, con cui veniva nuovamente ordinato al Comune di Casale Monferrato, per ragioni di polizia idraulica, la demolizione del muro di contenimento, per violazione o elusione del giudicato, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, in quanto il nuovo atto, dando luogo ad un riesercizio del potere amministrativo già illegittimamente esercitato dalla Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga, riproduceva il medesimo vizio di incompetenza censurato e si poneva in contrasto con le prescrizioni provenienti dalla pregressa statuizione del TSAP, o comunque realizzava il medesimo risultato ritenuto illegittimo.
6.2. Ciò considerato, non rivestono alcuna decisività, ai fini della cassazione della sentenza impugnata, le censure svolte dalla ricorrente: 1) quanto alla propria qualità di soggetto non delegato dalla Regione, ma direttamente subentrato all’Amministrazione statale in forza della L. 27 dicembre 1977, n. 984 (questione che si dice nel punto 1-bis di ricorso, peraltro, illustrata soltanto nella comparsa conclusionale e non esaminata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche); 2) quanto all’invasione della strada sulla sponda del Canale ***** o all’esatto contenuto degli atti ministeriali; 3) quanto all’esistenza di un giudicato civile intervenuto tra la Coutenza ed un terzo (il Fallimento ***** s.p.a.) e peraltro formatosi ben prima della sentenza n. 24/2020 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche qui impugnata, sia della sentenza n. 96/2017 del medesimo TSAP; 4) quanto ai profili di merito del provvedimento emesso dal presidente della Coutenza n. 1/2017, risultando al riguardo tranciante l’illegittimità dell’atto perché emanato da organo che il pregresso giudicato aveva riconosciuto privo di titolarità del potere.
7. Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Va respinta la domanda di condanna “ex art. 96 c.p.c.”, proposta dal controricorrente, potendosi escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza della sua integrale infondatezza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021