LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sez. –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1619/2021 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, CR.PA.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3412/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C.F. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, depositata il 1 giugno2020.
2. Gli intimati Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e Cr.Pa. non hanno svolto attività difensive.
3. La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’avvocato C.F. contro l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019, che aveva respinto l’appello contro l’ordinanza n. 6/2019 resa dal TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria. In tale ordinanza il TAR, richiesto dal commissario ad acta Cr.Pa. di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza del giudicato di condanna al pagamento di compensi professionali intimato in via monitoria dal Tribunale di Locri con decreto del 4 gennaio 2007, aveva specificato che gli interessi spettanti in forza del titolo fossero quelli legali e non quelli di cui dell’art. 1284 c.c., comma 4. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019 aveva poi confermato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri ordinava il pagamento degli interessi “come da domanda” e che la domanda monitoria aveva appunto chiesto la condanna agli “interessi legali”. La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso per revocazione, ha negato che ricorresse il presupposto del contrasto tra la sentenza revocanda, pronunciata in sede di ottemperanza proprio per fornire chiarimenti in ordine alle modalità della stessa, ed il decreto ingiuntivo avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
5. Il ricorso per cassazione dell’avvocato C.F. deduce la violazione dell’art. 112, lett. c) c.p.a. in relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), ed all’art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c.; nonché la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 37 c.p.c.. Si sostiene che la sentenza impugnata, a fronte del giudicato esplicito contenuto nel decreto ingiuntivo ed afferente alla condanna al pagamento degli interessi di legge, non avrebbe potuto procedere in via integrativa del titolo, essendo gli interessi compiutamente regolati dall’art. 1284 c.c., comma 4.
5.1. Il ricorso è inammissibile.
5.2. Queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. Unite, 31 ottobre 2019, n. 28214; Cass., Sez. Unite, 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass., Unite, 23 luglio 2014, n. 16754).
5.3. E’ peraltro comunque inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass., Sez. Unite, 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. Unite, 8 aprile 2008, n. 9150).
5.4. Nella specie, la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha pienamente valutato le condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione proposta dall’avvocato C.F., ed è perciò inammissibile il ricorso per cassazione in esame, giacché esso non pone affatto in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo.
5.5. Il ricorso, piuttosto, si limita a denunciare un cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato nel verificare i presupposti della revocazione, o, ancor più a monte, a censurare la possibilità di procedere all’ottemperanza, nonché le modalità della stessa, in rapporto alle indicazioni contenute nel giudicato, secondo quanto però statuito sul punto con l’ordinanza n. 7198/2019.
Ora, il primo vizio, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può comunque essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Mentre il secondo vizio dedotto è comunque estraneo all’ambito del ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione, giacché in realtà intende rimettere in discussione il potere giurisdizionale in ordine non alla statuizione sulla revocazione medesima, ma alla precedente decisione resa nel giudizio di ottemperanza.
6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021
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