Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27550 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27083/2019 proposto da:

C.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bava Arturo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., nella qualità di tutore della minore C.A.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Biase Roberta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Bet Enrico Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Ca.Lu., C.G., G.A., G.C., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di Genova, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità di C.A.S.; la decadenza dalla responsabilità dei genitori e la conferma dell’affido al Comune di Genova perché ne curasse l’inserimento preferibilmente fuori regione, ad idonea famiglia affidataria per accoglienza di lunga durata.

2. Il Tribunale per i minorenni aveva riscontrato che i genitori della madre avevano entrambi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e vivevano in uno stabile con i genitori del padre ed i fratelli di quest’ultimo. Il ***** la minore era portata in ospedale per contatto oculare e sospetta ingestione di ammoniaca durante una lite tra i genitori. La seconda figlia nasceva con positività alla cocaina. Le due minori erano affidate al Comune di Genova con collocazione protetta (famiglia affidataria e comunità). I genitori avevano incontri protetti con A. ed erano seguiti dal Sert. Anche i nonni avevano incontri protetti con la minore. Nell’ottobre 2017 nasceva Sa. in un clima che appariva stabilizzato ma nel ***** la S. subiva violenze dal C. e lasciava la casa familiare con il minore. Precisava di essere stata vittima anche in passato di violenze domestiche. Veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio dalla quale risultava che la madre era affetta da disturbo borderline di personalità con tratti dipendenti, tratti persecutori e negazione della realtà. L’attenzione sui figli era concentrata sui problemi del quotidiano e non sulle necessità emotive. Il padre risultava affetto da disturbo dipendente delle personalità con livelli patologici per la tossicodipendenza; la nonna paterna risultava dotata di sufficiente equilibrio, ragionevole e collaborativa ma con modeste risorse ideoaffettive che le impedivano di confrontarsi con l’ambiente familiare; il nonno paterno presentava tratti narcisistici ed era particolarmente sensibile al rifiuto della critica. I prozii erano persone esenti da psicopatologie. A. aveva uno sviluppo coerente con l’età e presentava un grado d’abbandono molto forte.

3. Il Tribunale decideva per l’inserimento in famiglia affidataria ritenendo inadeguati nonni e prozii, questi ultimi perché la differenza d’età ed il dialogo tra generazioni non rappresentava una risorsa sufficiente, i primi per il loro atteggiamento superficiale e collusivo.

La minore, secondo il Tribunale doveva essere protetta dall’ambiente patriarcale di origine.

4. La Corte d’Appello escludeva la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio e confermava l’attendibilità piena delle conclusioni dell’indagine svolta in primo grado.

4.1. Quanto ai genitori, la tossicodipendenza, gli atti violenti posti in essere dal C., le condotte lesive per la sicurezza dei figli inducevano a confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, tanto più che era stato attivato un supporto alla genitorialità per tre anni che non aveva dato buoni frutti. I miglioramenti erano stati pochi e i bambini non potevano aspettare ulteriormente.

4.2 I nonni paterni venivano ritenuti persone oneste e ben inserite nella società, erano molti affezionati ad A. ma il nonno, in particolare, viveva questo rapporto in termini possessivi. La nonna era responsabile di aver cercato di occultare le violenze subite dalla madre dei minori a causa del figlio. Di conseguenza dovevano mantenere i contatti con A. ma non si reputava opportuno il collocamento presso di loro perché si dubitava che potessero riuscire ad isolare la nipote dal padre.

4.3 Quanto ai prozii paterni, la valutazione positiva della CTU si scontrava con la considerazione che non si ravvisavano sufficienti condizioni per evitare pressioni non sostenibili del nonno paterno sui prozii per gestire di fatto la bambina. Anche questa coppia veniva, pertanto ritenuta inidonea al collocamento.

Sia i nonni che i prozii tuttavia dovevano conservare la relazione con la nipote mediante incontri progressivamente più intensi.

5. La Corte territoriale auspicava la scelta di una famiglia collocata nel distretto.

6. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.S.; ricorso incidentale tardivo S.L.; ancorché l’atto sia stato erroneamente denominato come controricorso (adesivo); controricorso il tutore della minore. Vi sono memorie di C.S. e del tutore della minore.

7. Nell’unico motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione degli artt. 330,333,336 c.c., nonché dell’art. 8 Cedu e art. / Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per avere la Corte d’Appello disposto la collocazione extrafamiliare nonostante l’esistenza di plurimi e consolidati rapporti significativi della minore con nonni ed i prozii. Quanto ai primi la valutazione negativa deriva esclusivamente dalla natura patriarcale della famiglia; quanto ai secondi, nonostante le diverse valutazioni della CTU, soltanto dalla mera possibilità di pressioni da parte del nonno paterno. Le conclusioni del consulente d’ufficio erano nel senso di disporre l’affido extrafamiliare ai prozii perché questa soluzione costituiva la giusta mediazione tra l’opportunità di preservare i legami con la famiglia di origine e la necessità di fornirle un accudimento stabile ed adeguato. Aggiungeva il consulente l’esigenza che si stabilissero regole e limiti chiari e si mantenesse una gestione ferma.

7.1 In conclusione, il ricorrente rileva come secondo il consulente d’ufficio la natura e le criticità della famiglia di origine non erano incompatibile con la soluzione dell’affido extrafamiliare ai prozii.

8. Nell’unico motivo di ricorso incidentale proposto da S.L. vengono prospettate le medesime censure del ricorrente principale.

9. Le censure sono fondate nei limiti di cui in motivazione.

9.1 In relazione ai nonni paterni deve rilevarsi che non viene svolta alcuna valutazione comparativa tra il riscontrato buon rapporto dei nonni con la nipote, il carattere continuativo e stabile della relazione e la positiva valutazione del corso degli incontri protetti e le caratteristiche negative di entrambi, centrate sul narcisismo e l’intrusività del nonno paterno e l’atteggiamento di sottovalutazione dei comportamenti violenti del figlio da parte della madre. La Corte ha omesso di operare un bilanciamento effettivo tra i due profili, elidendo radicalmente dalla valutazione finale l’incidenza della relazione affettiva e continuativa della minore tra i nonni e la minore, ancorché gestita correttamente ed adeguatamente, secondo quel che è riferito nella pronuncia impugnata. La carenza riscontrata è ancor più marcata nella parte finale del giudizio relativo all’adeguatezza dei nonni. La Corte dubita che i nonni riusciranno ad isolare e separare la nipote dal padre e questo dubbio deriva dalla natura patriarcale della famiglia. L’affermazione nasconde, tuttavia, una motivazione apparente non essendo comprensibile quale sia effettivamente il nesso eziologico tra la premessa e la conseguenza, né quale grado di probabilità abbia la prognosi pronunciata, in quanto formulata in termini meramente dubitativi.

9.2 Quanto ai prozii la valutazione della Corte d’Appello manca di giustificazione argomentativa sia perché è omesso del tutto il confronto con le conclusioni della consulenza d’ufficio, sia in relazione alla prognosi finale dell’ingerenza del nonno paterno, che si rivela del tutto carente di giustificazione, non essendo rappresentata in alcun modo la relazione tra le due famiglie.

10. Infine, deve rilevarsi come ciò che non viene in luce, è la relazione che questi due nuclei familiari disponibili all’affido, ed in particolare i prozii, hanno stabilito con la minore e la sua rilevanza nello sviluppo psicofisico della stessa, così come risulta radicalmente carente la valutazione della continuità e della non estraneità dei due nuclei rispetto all’inserimento in una famiglia nuova ed estranea.

11. In conclusione l’unico motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale devono essere accolti nei limiti esposti. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova perché decida ance sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’unico motivo del ricorso principale, e, nei medesimi limiti, l’unico motivo del ricorso incidentale tardivo proposto da S.L..

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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